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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1978, n. 250

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS).

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Testo in vigore dal: 22-6-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al
Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
  Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art.
3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Udito  il  parere  della  Commissione  parlamentare di cui al comma
ottavo dello stesso art. 3;
  Ritenuto   che   l'ente   pubblico   "Cassa   di   previdenza   per
l'assicurazione  degli  sportivi"  (SPORTASS)  e'  necessario ai fini
indicati  nel  citato art. 3, e che allo stato della legislazione non
sussiste  la  possibilita' di devolvere i fini dell'Ente all'istituto
nazionale delle assicurazioni o ad altro istituto similare;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  L'Ente  pubblico  "Cassa  di  previdenza  per l'assicurazione degli
sportivi"  (SPORTASS) e' dichiarato necessario ai fini dello sviluppo
economico,  civile, culturale e democratico del Paese, ed e' inserito
nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n.
70.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 1 aprile 1978

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - PANDOLFI -
                                                         DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1978
  Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 5