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LEGGE 25 maggio 1978, n. 234

Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1980)
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Testo in vigore dal: 1-4-1980
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla
modificazione  nonche' alle grandi riparazioni di navi, l'importo dei
finanziamenti,   previsti  dalla  legge  9  gennaio  1962,  n.  1,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  da  parte di aziende ed
istituti  autorizzati  all'esercizio  del credito a medio termine, di
cui  all'articolo  19  della  legge  25 luglio 1952, n. 949, non puo'
eccedere  il  70  per cento del prezzo stabilito contrattualmente tra
impresa  e  cantiere,  ovvero preventivato dal cantiere che assume in
proprio  i  lavori  medesimi.  Tale  prezzo e' maggiorato, in caso di
nuova  costruzione,  del 10 per cento per spese di primo armamento ed
oneri finanziari sostenuti durante i lavori.
  ((Il  prezzo  di  cui  al  precedente  comma  deve  essere ritenuto
accettabile,   in   via   preliminare,  dal  Ministero  della  marina
mercantile,  tenuto  conto,  per  le  nuove costruzioni, senza alcuna
considerazione  del  costo  di  costruzione,  del  prezzo  di  unita'
similari   sul   mercato   italiano   o,  in  mancanza,  sul  mercato
internazionale.
  Le  valutazioni  del  Ministero  della marina mercantile sul prezzo
delle  costruzioni  ammesse  a  contributo  vengono  comunicate  alla
commissione  di  cui  all'articolo  4 della legge 2 febbraio 1974, n.
26)).
  Il  finanziamento  non  puo'  superare,  in ogni caso, la durata di
quindici anni.