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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1196

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-6-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio
decreto  14  ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Firenze  e  convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' di Firenze, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
  Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla
facolta'   di   medicina   e  chirurgia  e'  aggiunta  la  scuola  di
specializzazione in puericultura.
  Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
puericultura.
  Scuola di specializzazione in puericultura
  Art.  320.  - La durata del corso di studi per il conseguimento del
diploma di specializzazione in puericultura e' di tre anni.
  Possono   ottenere   l'iscrizione  alla  scuola,  previo  esame  di
ammissione, i laureati in medicina e chirurgia.
  Art.  321.  - Il numero dei posti disponibili per gli allievi e' di
quattro  per  ciascun  anno di corso. Le lezioni saranno integrate da
esercitazioni   e   dimostrazioni   pratiche.   Non   sono   concesse
abbreviazioni di corso.
  Art.  322.  -  Al  termine  dei primi due anni di corso gli allievi
dovranno  sostenere  un esame di profitto sulle materie in oggetto di
insegnamento dell'anno.
  Al  termine del terzo anno gli allievi sosterranno un esame teorico
generale ed un esame pratico per essere ammessi all'esame di diploma.
  Per  il  conseguimento  del diploma di specializzazione gli allievi
dovranno   sostenere   davanti   ad   una  apposita  commissione,  la
discussione di una tesi scritta su un argomento di puericultura.
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata al professore di ruolo o
fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza
al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  Art. 323. - Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei tre
anni di corso:
    1° Anno:
      peculiarita' anatomo-fisiologiche dell'eta' evolutiva;
      elementi di genetica medica ed eugenetica;
      elementi di puericultura perinatale;
      alimentazione e dietetica nell'eta' infantile;
      elementi di semeiotica infantile.
    2° Anno:
      psicologia ed igiene mentale nell'eta' evolutiva;
      igiene ed assistenza nell'eta' evolutiva;
      profilassi delle malattie infettive dell'infanzia;
      elementi di medicina scolastica;
      legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.
    3° Anno:
      tirocinio  pratico presso l'istituto di clinica pediatrica dove
la  scuola  ha  sede  od  altre  istituzioni,  od enti che abbiano, a
giudizio   del   consiglio  della  scuola,  caratteristiche  tali  da
assicurare  lo  svolgimento  di un efficace tirocinio sotto l'aspetto
eminentemente pratico.

  Art.  324.  -  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di internato con le
modalita'  e  l'orario  che saranno stabiliti dal consiglio direttivo
della scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1978
  Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 205