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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 218

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 13-6-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, comma  primo,  e  87,  comma  quinto,  della
Costituzione; 
  Visti l'art. 21 della legge 2  maggio  1976,  n.  183,  concernente
disciplina  dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  per  il
quinquennio 1976-80 e l'articolo unico della legge 8 agosto 1977,  n.
664, concernente proroga della delega di cui all'art. 21 della  legge
2 maggio 1976, n. 183, riguardante il testo unico delle  leggi  sugli
interventi nel Mezzogiorno; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare per  il  Mezzogiorno
di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 183; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno, di concerto con i Ministri  dell'interno,  del  bilancio
della programmazione economica,  delle  finanze,  del  tesoro,  della
pubblica istruzione, dei lavori pubblici,  dell'agricoltura  e  delle
foreste,  dei  trasporti,  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e  della
previdenza sociale, della  marina  mercantile,  delle  partecipazioni
statali, del commercio con l'estero, della  sanita',  del  turismo  e
dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali  ed  il  Ministro
incaricato per il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  E' approvato il  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, allegato al presente  decreto  e  vistato  dal  Ministro
proponente. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 6 marzo 1978 
 
                                LEONE 
 
                            ANDREOTTI - DE MITA - COSSIGA - MORLINO - 
                            PANDOLFI - STAMMATI - MALFATTI - GULLOTTI 
                                    - MARCORA - LATTANZIO - COLOMBO - 
                           DONAT-CATTIN - ANSELMI - BISAGLIA - OSSOLA 
                                    - DAL FALCO - ANTONIOZZI - PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1978 
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 29