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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1978, n. 202

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1971, n. 70, della Cassa nazionale assistenza musicisti, della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici e loro fusione con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, che assume la denominazione di "Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal: 8-6-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al
Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
  Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art.
3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Udito  il  parere  della  Commissione  parlamentare di cui al comma
ottavo dello stesso art. 3;
  Ritenuto  che  l'Ente  nazionale  di  assistenza e previdenza per i
pittori e scultori, la Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa
nazionale  di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la
Cassa  nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici
presentano  sufficienti  e  decisivi  indici  di  pubblicita'  e che,
singolarmente  considerati,  non  sono necessari ai fini indicati nel
citato art. 3;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  La  Cassa  nazionale  assistenza  musicisti,  la Cassa nazionale di
assistenza  e  previdenza  tra  gli  scrittori  italiani  e  la Cassa
nazionale  di  assistenza e previdenza fra gli autori drammatici sono
soppressi  e fusi con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per
i  pittori e scultori, che assume la denominazione di "Ente nazionale
di  assistenza  e  previdenza  per  i  pittori e scultori, musicisti,
scrittori  ed  autori  drammatici", ed e' inserito nella categoria II
della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 1 aprile 1978

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - PANDOLFI -
                                                               SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1978
  Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 25