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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1977, n. 1188

Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove misure dei relativi compensi.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 7-6-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visto  l'accordo intervenuto il 7 settembre 1977 fra il Governo e i
rappresentanti  della  Federazione  unitaria  Cgil-Cisl-Uil  e  delle
organizzazioni  sindacali  aderenti  alla  medesima,  e  del Sindifer
nonche'  quello  con  l'Usfi  sulla nuova disciplina dei compensi per
lavoro straordinario;
  Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni,
recante  norme sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il   lavoro   straordinario   puo'  essere  richiesto  e  reso  per
eccezionali  e  temporanee  esigenze  di servizio, entro i limiti dei
fondi  stanziati negli appositi capitoli di bilancio e delle relative
assegnazioni  a ciascun servizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato.
  Lo  stanziamento  annuo  per  la erogazione dei compensi per lavoro
straordinario  a tutto il personale non potra' eccedere la somma pari
al corrispettivo di 140 ore per ciascuna unita' di detto personale.
  Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire, non
potranno  superare,  di  regola, per ciascun dipendente, il numero di
240 ore annuali.
  Al  termine  di  ogni anno il titolare di ogni servizio presentera'
una   circostanziata   relazione   finale   al   direttore   generale
dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie dello Stato sull'entita' delle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  richieste  e rese, nonche' in
ordine all'effettivo risultato conseguito. Tali relazioni fanno parte
della relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  Per   le   attivita'   la   cui  effettuazione  richieda  ulteriori
prestazioni di lavoro straordinario di assoluta indilazionabilita' in
eccedenza  ai limiti di cui al secondo e terzo comma e sempre che non
possano  essere  fronteggiate  con  la  mobilita'  del  personale, su
proposta  motivata  del  direttore  generale dell'Azienda, sentite le
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative,  saranno determinati, con decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri per periodi non eccedenti l'anno finanziario,
particolari  limiti  di  orario  e di spesa; potra' essere, altresi',
assegnato,  se espressamente autorizzato, un numero globale di ore di
lavoro straordinario da utilizzare, anche con il sistema del cottimo,
per particolari lavori una tantum quantitativamente definibili.
  Tale  provvedimento  dovra'  contenere  i  motivi  per  i  quali le
prestazioni  stesse  sono  rese,  l'entita'  del personale impiegato,
compreso   il   titolare  dell'unita'  organica,  il  numero  di  ore
riconosciute  indispensabili  per  corrispondere  alle  straordinarie
indilazionabili  esigenze di lavoro, il periodo di tempo per il quale
viene   richiesta  l'esecuzione  del  lavoro  straordinario,  nonche'
l'ammontare della relativa spesa.
  Al termine di ogni periodo autorizzato, il titolare di ogni singola
unita'  organica presentera' al direttore generale una circostanziata
relazione  finale  in  ordine  all'effettivo risultato conseguito, da
rimettere  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, al Ministero
del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.