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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 1187

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-6-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Firenze e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Firenze,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Art. 49 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: 
    storia della filosofia del Rinascimento; 
    filosofia della politica; 
    etnologia; 
    sociologia; 
    psicologia sociale; 
    psicologia dell'eta' evolutiva; 
    pedagogia sperimentale; 
    grammatica italiana; 
    storia e critica del cinema; 
    linguistica romanza; 
    letteratura italiana del Rinascimento; 
    epigrafia greca; 
    epigrafia latina; 
    topografia dell'Italia antica; 
    iconografia e iconologia. 
  Art. 50 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: 
    storia della filosofia del Rinascimento; 
    fondamenti della matematica; 
    fondamenti della fisica; 
    filosofia della politica; 
    etnologia; 
    sociologia; 
    psicologia sociale; 
    psicologia dell'eta' evolutiva; 
    pedagogia sperimentale; 
    storia e critica del cinema; 
    linguistica romanza; 
    letteratura italiana del Rinascimento; 
    iconografia e iconologia. 
  Art. 51 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in lingue e letterature  straniere  moderne  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    storia e critica del cinema; 
    linguistica romanza; 
    letteratura italiana del Rinascimento; 
    iconografia e iconologia; 
    lingua e letteratura serbocroata; 
    lingua e letteratura ucraina. 
  Art. 73 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in chimica sono aggiunti i seguenti: 
    Indirizzo organicobiologico: 
 
    chimica dei composti eterociclici; 
    stereochimica organica; 
    impianti industriali chimici; 
    chimica dei composti elementorganici. 
 
    Indirizzo inorganico chimico-fisico: 
 
    impianti industriali chimici; 
    chimica dei composti elementorganici. 
  L'art. 74 e' soppresso e sostituito dal seguente: 
    "Gli  insegnamenti  biennali  di  istituzioni   di   matematiche,
esercitazioni di matematica, chimica generale. 
    ed inorganica, chimica organica, chimica fisica, esercitazioni di
chimica fisica, fisica, importano un esame alla fine di ciascun  anno
di corso". 
  Art. 76 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in fisica sono aggiunti i seguenti: 
    fisica atomica e molecolare; 
    fisica dello stato solido; 
    elettronica quantistica; 
    filosofia della scienza; 
    teoria dei campi. 
  Nello stesso elenco sono soppressi gli insegnamenti di: 
    geodesia elettronica; 
    meccanica analitica. 
  L'art. 78, relativo al corso di laurea in matematica, e' modificato
nel senso che dopo l'insegnamento "5)  calcoli  numerici  e  grafici"
sono soppressi i primi due commi. 
  Inoltre, dopo l'insegnamento complementare  "12)  analisi  numerica
(2)" sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: 
    13) calcolo delle variazioni; 
    14) equazioni differenziali; 
    15) processi stocastici; 
    16) teoria dei gruppi; 
    17) teoria matematica dei controlli; 
    18) algebra commutativa; 
    19) analisi complessa; 
    20) matematica combinatoria. 
  Dopo l'insegnamento  "9)  analisi  numerica  (1)"  per  l'indirizzo
applicativo, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: 
    10) equazioni differenziali; 
    11) linguaggi programmativi; 
    12) processi stocastici; 
    13) teoria matematica dei controlli; 
    14) calcolo delle variazioni; 
    15) biomatematica. 
  Dopo l'insegnamento "8) struttura della materia" viene soppresso il
primo comma. 
  Inoltre, nello stesso articolo, e' soppressa la  frase  "Nel  terzo
anno lo studente deve seguire almeno quattro corsi". 
  L'art. 79 e' modificato nel senso che l'ultimo comma e'  soppresso.
Inoltre al terzo comma e' aggiunta la seguente frase: 
  "Eventuali deroghe potranno essere prese in considerazione in  base
alla legge n. 910 dell'11 dicembre 1969". 
  Art. 80 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: 
    algologia; 
    micologia. 
  Art. 82 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: 
    biofisica; 
    citogenetica; 
    immunologia; 
    virologia. 
  Art. 84 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: 
    analisi mineralogica; 
    minerogenesi; 
    geochimica applicata; 
    geofisica applicata. 
  Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di  fotogeologia
e rilevamento geologico e' soppresso sostituito dai seguenti: 
    fotogeologia; 
    rilevamento geologico. 
  Art. 89 - il secondo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: 
  "I candidati per l'esame di laurea in scienze geologiche che devono
sostenere una prova di cultura". 
  Art. 113 - all'elenco degli insegnamenti complementare del corso di
laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: 
    patologia generale; 
    farmacognosia; 
    chemioterapia; 
    tossicologia; 
    stechiometria. 
  L'art. 124 e' soppresso e sostituito dal seguente: 
 
  "L'esame di laurea in farmacia consiste nella  discussione  di  una
tesi di laurea sperimentale o compilativa". 
  Art. 127 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  chimica  e  tecnologia  farmaceutiche  sono  aggiunti   i
seguenti: 
    farmacognosia; 
    chemioterapia; 
    tossicologia; 
    chimica dei composti eterociclici. 
  Art. 151 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: 
    tecnica vivaistica (sem.); 
    sottoprodotti delle industrie agrarie alimentari; 
    industrie agrarie tropicali e sub-tropicali; 
    prodotti chimici in agricoltura; 
    istituzioni di diritto privato; 
    storia dell'agricoltura e del movimento contadino. 
  L'art. 157 e' soppresso e sostituito dal seguente: 
  "L'esame di  laurea  consiste  nella  dissertazione  orale  di  una
dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto dal  candidato
ed approvato dal professore delle materie alle quali la dissertazione
si riferisce. 
  La domanda per  l'ammissione  agli  esami  di  laurea  deve  essere
presentata almeno un mese prima della  data  fissata  per  gli  esami
stessi. 
  All'atto della presentazione delle domande deve  essere  depositata
nella segreteria della  facolta'  la  dissertazione  scritta  in  tre
esemplari dattilografati". 
  Dopo l'art. 330, con il conseguente spostamento  della  numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi alla istituzione delle scuole dirette  a  fini  speciali  di
preparazione  per  tecnici  di  colpocitologia  e  di  ortottisti   e
assistenti  di  oftalmologia  presso  la  facolta'  di   medicina   e
chirurgia. 
 
Scuola diretta  a  fini  speciali  di  preparazione  per  tecnici  di
                           colpocitologia 
 
  Art. 331. - E' istituita presso la cattedra di clinica ostetrica  e
ginecologica dell'Universita' di Firenze ai sensi  dell'art.  20  del
testo unico delle leggi  sulla  istruzione  universitaria  31  agosto
1933, n. 1592, una scuola di preparazione per citotecnici, che ha  lo
scopo di preparare adeguatamente personale tecnico  nel  campo  della
diagnostica precoce per tumori. 
  La scuola ha indirizzo teorico-pratico e la durata del corso  degli
studi e' di due anni. 
  Il titolo di ammissione deve essere  il  diploma  di  scuola  media
unica, ovvero il diploma di avviamento professionale,  commerciale  o
industriale o agrario o ad altro indirizzo. 
  Le tasse e contributi che gli iscritti sono tenuti a pagare sono: 
 
    tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . L.  5.000
    tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  18.000
    soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . .  L.  7.000
    tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . .  L.  6.000
    contributo di laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . L.  80.000
    libretto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L.  1.000
    soprattassa esame di diploma . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 
 
  Alla frequenza della scuola per tecnici di colpocitologia si accede
previo esame di cultura generale davanti ad una commissione  composta
dal direttore della scuola e da due insegnanti della stessa. 
  L'esame di ammissione e la valutazione dei titoli ha luogo entro la
prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno,  in  un  giorno
stabilito dalla facolta' di medicina  e  chirurgia,  e  proposto  dal
direttore della scuola. 
  Il numero massimo dei partecipanti e' di 20 per anno di corso. 
  Il direttore della scuola e' il titolare della cattedra di  clinica
ostetrica e ginecologica dell'Universita' di Firenze o,  su  proposta
di quest'ultimo, un  altro  docente  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia di Firenze, nominato dalla facolta' stessa. 
  La scuola per  il  funzionamento  si  avvale  della  collaborazione
dell'istituto di anatomia e istologia patologica dell'Universita'  di
Firenze. 
  Gli insegnanti della scuola devono essere  proposti  dal  direttore
della stessa, approvati dalla facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e
nominati dal rettore. 
  Essi sono scelti  fra  i  docenti  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  e  di  altre  facolta'  dell'Ateneo  o  tra   persone   di
riconosciuta competenza, anche al di fuori dell'ambito universitario. 
  Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      citologia generale; 
      nozioni di anatomia ed istologia normale dell'apparato genitale
femminile; 
      nozioni di fisiologia dell'apparato genitale femminile; 
      nozioni  di  anatomia  ed  istologia  patologica  dell'apparato
genitale femminile; 
      nozioni di endocrinologia ginecologica; 
      nozioni di microscopia; 
      tecnica citologica; 
      nozioni  di   microbiologia   (batteriologia,   parassitologia,
virologia) applicate alla ginecologia; 
      fisiocitologia ginecologica; 
      colposcopia (I). 
    2° Anno: 
      tecnica istologica; 
      nozioni di istopatologia del collo dell'utero; 
      nozioni di istopatologia endometriale; 
      nozioni di citopatologia ginecologica; 
      colposcopia (II); 
      citochimica; 
      medicina sociale ed educazione sanitaria; 
      nozioni di isto e citopatologia mammaria; 
      tecniche di diagnosi precoce del carcinoma mammario; 
      citopatologia peritoneale; 
      urocitogramma in ginecologia; 
      cito, isto e colpo-fotografia. 
    Gli iscritti  alla  scuola  hanno  l'obbligo  di  frequenza  alle
lezioni delle singole materie e devono seguire un  tirocinio  pratico
nel laboratorio di citologia e nell'ambulatorio di colposcopia  della
clinica ostetrica e ginecologica dell'Universita' per l'intera durata
del corso. 
  I programmi di  insegnamento  e  gli  orari  sono  predisposti  dal
direttore della scuola ed approvati dal consiglio della  facolta'  di
medicina e chirurgia. 
  La  sorveglianza  degli  iscritti  per  quanto  riguarda  la   loro
attivita' teorica e pratica e' svolta dal direttore della  scuola  in
collaborazione con gli insegnanti. 
  Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso. 
  Per essere ammessi a frequentare gli insegnamenti delle materie del
secondo anno gli iscritti devono avere sostenuto con esito favorevole
gli esami delle singole materie del primo anno. Gli esami si terranno
nel mese di giugno e come secondo appello nel mese di settembre. 
  Le commissioni per  gli  esami  sono  nominate  dal  preside  della
facolta' di medicina e chirurgia  su  proposta  del  direttore  della
scuola. 
  Le commissioni sono composte da  tre  membri:  il  direttore  della
scuola, presidente, l'insegnante della materia in esame  e  un  altro
docente della scuola. 
  Ogni commissario ha a sua disposizione 10 punti. 
  L'esame di diploma consiste in una prova orale  sui  temi  trattati
durante il corso ed in una o  piu'  prove  pratiche  stabilite  dalla
commissione giudicatrice. 
  L'esame di diploma  viene  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
composta di cinque membri: quattro membri scelti fra i docenti  della
scuola, nominati dal preside della facolta' di medicina  e  chirurgia
su proposta del direttore della scuola, un membro nella  persona  del
medico provinciale, in rappresentanza della regione. 
  Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. 
  I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame
di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola. 
  Agli allievi che avranno superato l'esame finale  viene  rilasciato
un diploma di tecnico di colpocitologia. 
  Scuola diretta a fini speciali per ortottisti e assistenti di 
oftalmologia 
  Art. 332. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita' di Firenze una scuola speciale di  preparazione  per
ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso  la  clinica
oculistica di questa facolta'. 
  Art. 333. -  La  scuola  ha  lo  scopo  di  dare  una  preparazione
completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui  problemi  della
motilita' oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della
visione  binoculare,  del  trattamento  pre  o  post-operatorio   dei
pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e  della  loro
correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. 
  La   durata   del   corso   per   conseguire    il    diploma    di
ortottista-assistente di oftalmologia e' di tre anni. 
  Ne sono titoli di ammissione il possesso di un  diploma  legalmente
valido ai fini della iscrizione all'Universita' ai sensi dell'art.  1
della legge n. 910 dell'11 dicembre  1969  e  la  conoscenza  di  una
lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo). 
  Art. 334. - Gli aspiranti all'iscrizione al  primo  anno  di  corso
sono tenuti a sostenere un esame di  ammissione  consistente  in  una
prova di cultura generale B in una  prova  per  la  conoscenza  della
lingua straniera. 
  E' richiesto un certificato di sana  e  robusta  costituzione,  con
particolare riguardo alla funzione visiva. 
  Art. 335. - Le attivita' didattiche della  scuola  sono  coordinate
dal direttore, su proposta  del  consiglio  direttivo  della  scuola,
composto da tutti i  docenti  incaricati  di  un  insegnamento  della
scuola stessa e presieduto dal direttore. 
  Art. 336. - Il  numero  massimo  complessivo  degli  iscritti  alla
scuola e' di 24. Il consiglio direttivo determinera' anno per anno il
numero degli allievi da ammettere al primo anno. 
  Qualora le domande di iscrizione fossero  in  numero  superiore  al
numero massimo previsto, il consiglio  della  scuola  si  riserva  di
provvedere ad una scelta tra gli idonei in base  ai  risultati  delle
prove di ammissione: gli  idonei  possono  essere  ammessi  anche  in
soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel  corso
del secondo e terzo anno.  I  ripetenti  e  i  fuori  corso,  qualora
riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero. 
  Art. 337. - Il direttore della scuola  e'  nominato  dal  consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze su
proposta del consiglio direttivo della scuola e dura  in  carica  tre
anni. I docenti della scuola sono nominati dallo stesso consiglio  di
facolta' su proposta del direttore della scuola. 
  Art. 338. - L'anno  accademico  ha  inizio  e  termine  nelle  date
stabilite dalle leggi in vigore per  l'istruzione  universitaria.  La
frequenza e' obbligatoria. 
  Art. 339. - Il corso comprende lezioni teoriche  ed  esercitazioni,
pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.; 
      2)  fisiologia  dell'occhio,  della  motilita'  oculare,  della
visione binoculare; 
      3) ottica fisica e fisiopatologica; 
      4) ortottica I; 
      5) psicologia infantile. 
    2° Anno: 
      1) elementi di patologia oculare; 
      2) elementi di farmacologia oculare; 
      3) elementi di neurooftalmologia; 
      4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica; 
      5) ortottica II. 
    3° Anno: 
      1)  tecniche  semeiologiche   dell'apparato   visivo   I   (es.
refrazione,  contattologia,   adattometria,   campo   visivo,   senso
cromatico); 
      2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria  e
tonografia;   ERG,    EOG,    EMG;    ecografia;    retinografia    e
fluoroangiografia); 
      3) ortottica III; 
      4) nozioni di riabilitazione senso motorio nell'eta' infantile;
      5) legislazione sanitaria. 
  Art. 340. - L'intero  corso  di  studi  e'  costituito  da  lezioni
teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi,
dell'internato per l'intero periodo di corso di studi  nella  clinica
oculistica.   La   frequenza   viene   comprovata   dall'attestazione
rilasciata  sul  libretto  di  iscrizione  dagli  insegnanti  e   per
l'attivita' pratica dal direttore  della  scuola.  L'attestazione  di
frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. 
  Art. 341. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere  un
esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati  non
abbiano  superato  gli  esami  prescritti,  essi   rimarranno   nella
posizione di ripetenti. 
  Art. 342. - Gli esami di profitto consistono in  prove  teoriche  e
pratiche. 
  Art. 343. - Alla fine del corso gli allievi  debbono  sostenere  un
esame di diploma che consiste nella discussione di una  tesi  scritta
su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal
direttore della scuola e  in  una  prova  pratica  stabilita  da  una
commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono
ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro  anno  di  frequenza
alla  scuola  ma  se  al  secondo  anno  non  sia  loro  riconosciuta
l'idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. 
  Art. 344. - Gli esami di profitto e di diploma vengono sostenuti in
due sessioni, la prima estiva, che ha inizio subito dopo la  chiusura
annuale dei corsi e la  seconda,  autunnale,  nel  mese  che  precede
l'inizio del nuovo anno accademico. 
  Art. 345. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto
e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di  medicina  e
chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni  per
gli esami di ammissione e di profitto sono composte  da  tre  membri:
dal direttore della scuola, presidente, e  da  due  insegnanti  della
scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma e'  costituita
dal direttore della scuola, presidente, e da quattro scelti  fra  gli
insegnanti della scuola stessa o altri docenti. 
  Art. 346. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli  iscritti
restano cosi' destinate: 
 
    tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
    sopratassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . L.  7.000
    tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . L.  6.000
    tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso . . . L. 15.000
    contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . L. 80.000 
 
  Art. 347. - Al funzionamento della suddetta scuola  si  provvedera'
con il provento dei contributi dovuti dagli iscritti e con  eventuali
elargizioni o contributi di enti pubblici o privati. 
  Art. 348. - Per la retribuzione dei docenti si provvedera'  secondo
quanto previsto per le scuole di specializzazione dell'Universita' di
Firenze. 
  Art. 349. - Sono ammessi al terzo anno della scuola, con  l'obbligo
di tutti gli esami del terzo anno e della tesi,  le  diplomate  delle
scuole speciali per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo  unico
31 agosto 1933, n. 1592, purche' abbiano esercitato  con  continuita'
una attivita' professionale adeguata e documentata. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1978 
  Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 275