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LEGGE 20 aprile 1978, n. 153

Modifiche agli articoli 16, 17 e 20 della legge 6 marzo 1976, n. 51, in materia di navigazione da diporto.

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Testo in vigore dal: 21-5-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  16  della  legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal
seguente:
  "L'ultimo  comma  della nota alla tariffa E allegata al testo unico
delle  leggi  sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  febbraio  1953, n. 39, e successive
modifiche, e' sostituito dai seguenti:
    "Sono  esenti  dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente
tariffa  le  navi e le imbarcazioni da diporto a motore ed a vela con
motore  ausiliario,  come  definite  all'articolo  1  della  legge 11
febbraio  1971,  n.  50,  e  successive modificazioni, abilitate alla
navigazione  oltre  sei  miglia  dalla costa, salvo che effettuino la
navigazione  nelle  acque  interne e non siano abbonate alla tassa di
stazionamento.
    Sono  escluse  dall'ambito  di  applicazione  del tributo le navi
soggette all'obbligo del ruolo d'equipaggio"".