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DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (in G.U. 19/05/1978, n.137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal: 23-3-1978
al: 19-5-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  emanare  norme penali e
processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con  i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le
poste e le telecomunicazioni;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dopo l'art. 419 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  419-bis  -  (Attentato  a  impianti  di pubblica utilita). -
Chiunque  compie atti diretti a danneggiare o distruggere impianti di
pubblica  utilita' o di ricerca o di elaborazione di dati, e' punito,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da
uno a quattro anni.
  Se  dal  fatto deriva la distruzione dell'impianto o l'interruzione
del  suo  funzionamento,  la  pena  e' della reclusione da tre a otto
anni".