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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1978, n. 35

Attuazione della direttiva n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti.

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vigente al 15/05/2024
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Testo in vigore dal: 23-2-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 3 della legge 15 febbraio 1973, n. 25, modificate  con
l'art. 1 della legge 14 dicembre 1976, n. 847; 
  Vista la direttiva  del  Consiglio  dei  Ministri  delle  Comunita'
europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976, relativa  all'assistenza
reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni
che fanno parte  del  sistema  di  finanziamento  del  Fondo  europeo
agricolo di orientamento di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli e
dei dazi doganali; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43; 
  Ritenuta la necessita' di inserire nel  testo  unico  anzidetto  le
disposizioni necessarie per dare attuazione alla citata direttiva  n.
76/308/CEE; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare  istituita  a  norma
dell'art. 4  della  legge  1  febbraio  1965,  n.  13,  e  successive
modificazioni; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per le finanze; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Nel titolo VIII del testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia  doganale  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' inserito, dopo il  capo  I,  il
capo I-bis, intitolato: "Mutua assistenza fra gli Stati membri  delle
Comunita' europee in materia di ricupero di crediti" e comprendente i
seguenti articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies: 
  "Art. 346-bis - (Assistenza agli altri Stati membri delle Comunita'
europee per il ricupero di crediti sorti negli Stati medesimi).  -  A
richiesta degli organi competenti  degli  altri  Stati  membri  delle
Comunita' europee l'amministrazione doganale provvede,  relativamente
ai crediti di cui all'art. 346-quater sorti negli Stati medesimi: 
    1)  a  fornire  informazioni  sul  conto  di  persone  fisiche  o
giuridiche, avvalendosi per l'assunzione  di  tali  informazioni  dei
poteri conferiti all'amministrazione doganale medesima dalle  vigenti
disposizioni nazionali ai fini del ricupero dei  crediti  di  analoga
natura sorti nel territorio della Repubblica; le informazioni possono
non essere  fornite  quando  rivelerebbero  un  segreto  commerciale,
industriale  o  professionale  ovvero  quando  la  loro  divulgazione
potrebbe pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico; 
    2) a curare  che  si  proceda,  con  l'osservanza  delle  vigenti
disposizioni  nazionali,  alla  notifica  nei  confronti  di  persone
fisiche o giuridiche di atti,  sentenze  e  decisioni  emanati  negli
Stati membri richiedenti; 
    3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi  dagli
organi esteri richiedenti, alla azione di  ricupero  di  crediti  nei
confronti di persone fisiche o giuridiche, secondo  la  procedura  di
cui all'art. 82 del  presente  testo  unico  e  previa  emissione  di
apposita ingiunzione; 
    4) ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi  trasmessi  dagli
organi esteri richiedenti, misure cautelari per garantire il ricupero
dei crediti. 
  L'amministrazione doganale da' corso all'azione di ricupero di  cui
al precedente comma, punto 3), soltanto: 
    a) se la richiesta e' accompagnata da un esemplare originale o da
una copia autentica del  titolo  esecutivo  emesso  nell'altro  Stato
membro e degli  eventuali  altri  documenti  necessari  ai  fini  del
ricupero del credito; 
    b) se la richiesta contiene l'indicazione della data a  decorrere
dalla  quale  e'  possibile  procedere  alla  esecuzione  secondo  le
disposizioni vigenti nell'altro Stato membro nonche' la dichiarazione
che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato
medesimo e che  la  procedura  per  il  ricupero  e'  stata  in  esso
intrapresa senza pero' portare al pagamento integrale del credito; 
    c) se il ricupero del credito non e' di natura tale da provocare,
a causa della situazione del  debitore,  gravi  difficolta'  d'ordine
economico o sociale nel territorio della Repubblica. 
  Per il pagamento delle somme  dovute,  previo  assenso  dell'organo
estero richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni  o
rateazioni nei limiti  ed  alle  condizioni  previste  dalle  vigenti
disposizioni nazionali. Le somme eventualmente riscosse a  titolo  di
interessi  per  le  dilazioni  o  rateazioni  accordate  ovvero   per
ritardato pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente. 
  L'interessato  che  intende  contestare  il  credito  o  il  titolo
esecutivo emesso nell'altro Stato membro ovvero le  misure  cautelari
adottate dalla amministrazione doganale ai  sensi  del  primo  comma,
punto 4), deve adire  l'organo  competente  dello  Stato  membro,  in
conformita' delle leggi ivi vigenti; in  tal  caso  l'amministrazione
doganale, ricevuta notifica dell'avvenuta  impugnazione,  dispone  la
sospensione della procedura esecutiva fino alla  decisione  di  detto
organo, adottando, ove lo ritenga  necessario,  le  misure  cautelari
consentite dalle vigenti  disposizioni  nazionali  per  garantire  il
ricupero di crediti di analoga  natura.  Se  sulla  contestazione  si
pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia  favorevole
all'organo richiedente dell'altro Stato membro e permetta il ricupero
del credito nello Stato medesimo,  la  procedura  esecutiva  riprende
sulla base del nuovo titolo. 
  L'interessato che  intende  contestare  gli  atti  della  procedura
esecutiva intrapresa  dall'amministrazione  doganale  deve  adire  il
competente  organo  dello  Stato  italiano  con  l'osservanza   delle
disposizioni nazionali vigenti 8." 
  "Art. 346-ter - (Richiesta di assistenza agli  altri  Stati  membri
delle  Comunita'  europee  per  il  ricupero  di  crediti  sorti  nel
territorio   della   Repubblica).   -   L'amministrazione   doganale,
relativamente  ai  crediti  di  cui  all'art.  346-quater  sorti  nel
territorio della Repubblica si avvale, ove  occorra,  dell'assistenza
degli organi competenti degli  altri  Stati  membri  delle  Comunita'
europee,  richiedendo  che  nei  confronti  di  persone   fisiche   o
giuridiche vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di  atti,
sentenze e decisioni,  intraprese  procedure  esecutive  ed  adottate
misure cautelative. 
  Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una  richiesta
di informazioni il provvedimento del  quale  si  chiede  la  notifica
ovvero in base al quale si chiede che  sia  intrapresa  la  procedura
esecutiva o siano adottate le misure cautelative, nonche'  gli  altri
documenti necessari ai fini del ricupero, devono essere trasmessi  in
originale o in copia autentica. 
  Se riguarda il ricupero di un credito, la  domanda  deve  contenere
l'indicazione  della  data  a  decorrere  dalla  quale  e'  possibile
procedere alla esecuzione secondo le disposizioni  nazionali  vigenti
nonche' la dichiarazione che il credito ed il  titolo  esecutivo  non
sono contestati nel territorio della Repubblica e  che  la  procedura
per il ricupero e' stata in esso intrapresa senza  pero'  portare  al
pagamento integrale del credito. 
  Eventuali azioni  in  sede  amministrativa  o  giurisdizionale  per
contestare  il  credito  o  il  titolo  esecutivo  ovvero  le  misure
cautelative adottate nell'altro Stato membro devono  essere  proposte
davanti   ai   competenti   organi   nazionali;    in    tali    casi
l'amministrazione doganale informa il  competente  organo  dell'altro
Stato membro ai fini della sospensione della procedura di  esecuzione
ivi  intrapresa.  Se  la  contestazione  riguarda   i   provvedimenti
esecutivi   adottati   nell'altro   Stato   membro    su    richiesta
dell'amministrazione  anzidetta,  l'azione  va  proposta  davanti  al
competente organo dello Stato medesimo". 
  "Art. 346-quater - (Crediti ammessi alla mutua  assistenza).  -  Le
disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter si applicano ai crediti
relativi: 
    a) alle restituzioni, agli interventi ed alle  altre  misure  che
fanno parte del sistema di finanziamento  integrale  e  parziale  del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di  garanzia,  ivi  compresi
gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure; 
    b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 2, lettera a),  della
decisione n. 70/243/ CECA, CEE, EURATOM e dell'art. 128, lettera  a),
dell'atto di adesione; 
    c) ai dazi doganali, ai sensi  dell'art.  2,  lettera  b),  della
suddetta  decisione  e  dell'art.  128,  lettera  b),  dell'atto   di
adesione; 
    d) alle spese ed agli interessi relativi al ricupero dei  crediti
sopraindicati. 
  I crediti di cui al precedente comma non godono di privilegi  nello
Stato membro al quale viene rivolta  la  domanda  di  assistenza.  La
prescrizione  dei  crediti  stessi  e'  regolata  dalle  disposizioni
vigenti nello Stato in cui sono sorti; agli effetti della sospensione
e  della  interruzione  della  prescrizione,  gli  atti  di  ricupero
eseguiti nello  Stato  al  quale  e'  stata  rivolta  la  domanda  di
assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il  credito  e'
sorto. 
  E' fatta salva l'assistenza piu' ampia che puo' essere accordata  o
richiesta a taluni Stati membri delle Comunita' europee in virtu'  di
particolari accordi o convenzioni". 
  "Art. 346-quinquies - (Norme di esecuzione). - Il Ministro  per  le
finanze stabilisce  con  proprio  decreto  le  norme  necessarie  per
l'esecuzione dei precedenti articoli del presente capo,  anche  sulla
base di quelle adottate dai competenti organi delle Comunita' europee
ai sensi dell'art. 22 della  direttiva  del  Consiglio  dei  Ministri
delle Comunita' europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976; le norme
relative alla conversione ed al trasferimento delle somme  ricuperate
e dei relativi interessi e spese  allo  Stato  in  cui  e'  sorto  il
credito sono emanate di concerto con il Ministro per il tesoro. 
  Qualora, in relazione alle esigenze connesse con lo sviluppo  della
mutua assistenza amministrativa fra gli Stati membri delle  Comunita'
europee ai fini della gestione dell'Unione doganale, se ne ravvisi la
opportunita', il Ministro per le finanze  puo'  con  proprio  decreto
stabilire   che    taluni    compiti    degli    uffici    periferici
dell'amministrazione doganale  inerenti  all'attuazione  della  mutua
assistenza medesima siano devoluti ad un  apposito  ufficio  centrale
alle dirette dipendenze della Direzione generale delle dogane e delle
imposte indirette, con sede in Roma".