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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. 13

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-2-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al
Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
  Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art.
3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Udito  il  parere  della  Commissione  parlamentare di cui al comma
ottavo dello stesso art. 3;
  Ritenuto  che  l'ente  pubblico  "Cassa  per  la  formazione  della
proprieta'  contadina" e' necessario ai fini indicati nel citato art.
3;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro  e per l'agricoltura e le
foreste;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  L'ente   pubblico   "Cassa   per  la  formazione  della  proprieta'
contadina", la cui attivita' dovra' uniformarsi su piani regionali di
sviluppo  agricolo,  e'  dichiarato necessario ai fini dello sviluppo
economico,  civile, culturale e democratico del Paese, ed e' inserito
nella  categoria III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,
n. 70.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 gennaio 1978

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - STAMMATI
                                                            - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alta Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1978
  Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 9