stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 937

Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2011)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 22-4-2011
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Ai dipendenti civili e  militari  delle  pubbliche  amministrazioni
centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi  gli  enti
pubblici economici,  sono  attribuite,  in  aggiunta  ai  periodi  di
congedo previsti dalle norme vigenti,  sei  giornate  complessive  di
riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: 
    a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; 
    b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto
delle esigenze dei servizi. ((1)) 
  Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono  la
disciplina del congedo ordinario. 
  Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma  non  fruite
nell'anno solare, per fatto derivante da motivate  esigenze  inerenti
alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate  in
ragione di L. 8.500 giornaliere lorde. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 22 febbraio 2011, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 21 aprile 2011, n. 47, ha disposto (con l'art.  1,  comma  2)  che
"per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici
e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre  o
per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai sensi della legge
5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in
sostituzione,  alla  festa  nazionale  per   il   150°   anniversario
dell'Unita' d'Italia proclamata per il  17  marzo  2011  mentre,  con
riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo
riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della  legge  23
dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai  contratti
e accordi collettivi".