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LEGGE 23 dicembre 1977, n. 935

Arrotondamento degli importi ai fini della applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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Testo in vigore dal: 29-4-2012
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    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
                              PROMULGA 
  
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  
  Tutti gli importi da  indicare  nelle  dichiarazioni  dei  redditi,
escluse quelle dei sostituti d'imposta, e  nelle  dichiarazioni  agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati  a
mille lire, per difetto se  la  frazione  non  e'  superiore  a  lire
cinquecento e per eccesso se e' superiore; tutti i calcoli  richiesti
nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi
arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con  i  medesimi
criteri. 
((Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da  quelle
relative all'anno d'imposta  2012,  tutti  gli  importi  da  indicare
devono essere espressi in euro mediante arrotondamento  alla  seconda
cifra decimale.))