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LEGGE 23 dicembre 1977, n. 934

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978.

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Testo in vigore dal: 1-1-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  sia  approvato  per  legge  e  non oltre il 31 marzo 1978, il
bilancio  delle  amministrazioni  dello  Stato per l'anno finanziario
1978,  secondo  gli  stati  di  previsione  e  con  le disposizioni e
modalita' previste nel relativo disegno di legge e successive note di
variazioni, presentate alle assemblee legislative.