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LEGGE 18 novembre 1977, n. 902

Attribuzione dei patrimoni residui delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.

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Testo in vigore dal: 1-1-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  patrimoni residui delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e
dei   datori   di   lavoro,   soppresse   con   decreto   legislativo
luogotenenziale   23  novembre  1944,  n.  369,  sono  attribuiti  in
proprieta',   ciascuno   nella   misura   del   93  per  cento,  alle
confederazioni  sindacali dei lavoratori dipendenti indicate al punto
A  dell'allegata  tabella ed alle associazioni dei datori di lavoro e
dei  lavoratori autonomi costituite per lo stesso settore ed indicate
al punto B della detta tabella.
  Per  la  determinazione  dei  valori patrimoniali si fa riferimento
alle  stime effettuate dagli uffici tecnici erariali alla data del 31
dicembre 1976.