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LEGGE 7 novembre 1977, n. 882

Accettazione ed esecuzione del secondo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal: 14-6-2016
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Presidente della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  accettare  il
secondo emendamento allo statuto del Fondo monetario  internazionale,
deliberato dal consiglio dei governatori del Fondo  medesimo  con  la
risoluzione n. 31/4 del 30 aprile  1976,  contenuto  nell'allegato  A
alla presente legge. 
  Il Ministro per il tesoro  e'  incaricato  della  esecuzione  della
presente legge e dei rapporti da mantenere con l'amministrazione  del
Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al
precedente comma. 
  Il Ministro per il tesoro riferira' annualmente  al  Parlamento  in
merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il  Fondo  monetario
internazionale ((mediante l'invio  di  apposita  relazione  entro  il
termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.))