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LEGGE 8 novembre 1977, n. 847

Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973 n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

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vigente al 25/05/2024
Testo in vigore dal:  13-12-1977

Art. 2


Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
"L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo".