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LEGGE 18 ottobre 1977, n. 793

Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.

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Testo in vigore dal: 17-11-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  La seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  abrogati  gli articoli 364, 381 e 651 del codice di procedura
civile.