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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. 1083

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-11-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504; 
  Vista  la  legge  4  novembre   1965,   n.   1213,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,  e  successive
modificazioni, nonche' il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; 
  Visto  lo  statuto  della   sezione   autonoma   per   il   credito
cinematografico presso la Banca nazionale del  lavoro,  con  sede  in
Roma, approvato con proprio decreto  5  settembre  1966,  n.  978,  e
modificato con altro decreto 1° febbraio 1973, n. 231; 
  Vista la  deliberazione  assunta  in  data  29  novembre  1974  dal
consiglio di amministrazione dell'anzidetta sezione; 
  Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale  per
il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975; 
  Sulla proposta del Ministro per  il  tesoro,  di  concerto  con  il
Ministro per il turismo e lo spettacolo; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono approvate le modificazioni degli articoli 2 e 26 dello statuto
della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca
nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformita'  del  seguente
testo: 
  Art.  2.  -  La  sezione  ha  lo  scopo  di  aiutare  e  promuovere
l'industria cinematografica  nazionale  mediante  la  concessione  di
finanziamenti a  medio  termine  ad  enti,  societa'  e  privati  che
svolgono attivita' nel campo della produzione, della distribuzione  e
del commercio di pellicole cinematografiche nazionali. 
  Essa puo' anche concedere anticipazioni sui proventi delle  vendite
all'estero di pellicole nazionali  e  finanziamenti  per  l'acquisto,
edizione e distribuzione di pellicole estere ed  anticipazioni  sulle
provvidenze  statali  ed  ogni  altro  diritto   di   spettanza   dei
produttori, nonche' sui contributi concessi dallo Stato ad  enti  che
esercitano   attivita'   promozionali   o   di   studio   nel   campo
cinematografico. 
  La sezione puo', altresi', concedere finanziamenti a medio  termine
per  l'esercizio  delle  sale  cinematografiche,   nonche'   per   la
costruzione di sale nei comuni sprovvisti di cinematografi. 
  Le garanzie che debbono assistere le operazioni sono stabilite,  di
volta in volta, dagli organi deliberanti della sezione. 
  La sezione puo' inoltre, quando cio' sia  giudicato  necessario  ed
utile dal consiglio di amministrazione per il  miglior  conseguimento
delle sue finalita',  assumere  partecipazioni  in  enti  o  societa'
aventi per  oggetto  l'esercizio  dell'industria  cinematografica  ed
attivita' ad essa connesse, contenendo tali partecipazioni nel limite
complessivo massimo del 20 per cento del fondo di dotazione. 
  La   sezione,   per   investimenti   temporanei    delle    proprie
disponibilita', puo' acquistare titoli, obbligazioni e valori in base
ad elenco da approvarsi dal comitato esecutivo. 
  Art.  26.  -  Per  la  chiusura  dell'esercizio,  la  formazione  e
l'approvazione  del  bilancio  della  sezione  si  seguono  le  norme
stabilite per il bilancio della Banca nazionale del lavoro. 
  Sugli utili netti dell'esercizio  sara'  prelevata  una  quota  non
inferiore al 20% da assegnarsi al fondo  di  riserva  e  sul  residuo
sara'  attribuito  alle  quote  versate  al  fondo  di  dotazione  un
dividendo fino al 6 per cento. 
  L'eventuale  rimanenza,   su   deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione, potra' essere devoluta ad integrazione del dividendo
ai partecipanti al fondo di dotazione, sempre sulle quote versate,  e
ad aumento del fondo di riserva,  fermo  restando  che  la  quota  da
devolvere al fondo di riserva non potra' essere  inferiore  a  quella
destinata ad integrazione del dividendo. 
  La quota di utili spettanti allo Stato sara' devoluta ad incremento
della riserva. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 13 marzo 1976 
 
                                LEONE 
 
                                                      COLOMBO - SARTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1977 
  Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 290