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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. 728

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

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Testo in vigore dal: 26-10-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  della  Scuola  normale  di Pisa, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 giugno 1965, n. 979, e
modificato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 giugno
1967, n. 914, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche della Scuola anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi accademici della
Scuola   normale  superiore  di  Pisa  e  convalidati  dal  Consiglio
superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  della  Scuola  normale  superiore di Pisa, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  L'art.  5,  relativo  alla composizione del consiglio direttivo, e'
modificato nel modo seguente:
    La  lettera  h)  del  primo  comma e' abrogata e sostituita dalle
seguenti:
      h) di un rappresentante del personale non docente;
      i) del direttore amministrativo.
  Dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
  "Il  rappresentante  del  personale  non  docente  e'  eletto il 31
dicembre  di  ogni anno a scrutinio segreto da tutti i dipendenti non
docenti della Scuola, di ruolo e non di ruolo, risultanti in servizio
nel  mese  in  cui  ha  luogo  l'elezione  e  rimane  in  carica fino
all'avvenuta   elezione   del  rappresentante  dell'anno  successivo,
comunque non oltre il 31 dicembre.
  Se  viene  a cessare nel corso dell'anno sara' sostituito da coloro
che lo seguono nell'ordine di designazione per numero di voti".
  L'attuale sesto comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Le  funzioni  di  segretario  del  consiglio  sono  esercitate dal
direttore  amministrativo.  Questi,  unitamente al rappresentante del
personale non docente di cui alla lettera h), partecipa alle riunioni
con voto deliberante per le questioni amministrative e concernenti il
personale non insegnante della Scuola".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 giugno 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1977
  Registro n. 106 Istruzione, foglio n. 368