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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. 1081

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-10-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato  con  regio
decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato  con  regio  decreto  5
ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' degli studi di Padova e  convalidati  dal  Consiglio
superiore della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Padova,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: 
    fitobiologia delle acque interne; 
    fitobiologia marina; 
    fitogeografia; 
    zoogeografia; 
    speleologia; 
    ecologia vegetale. 
  Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di zoogeografia ed
ecologia animale muta la denominazione in quella di ecologia animale. 
  Nello stesso articolo la  seconda  frase  del  penultimo  comma  e'
abrogata e sostituita dalla seguente: 
 
  I corsi biennali di botanica, zoologia  comportano  un  esame  alla
fine di ogni anno accademico. 
  Art. 108 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: 
    biochimica applicata; 
    biologia generale; 
    biologia molecolare; 
    chimica analitica; 
    citogenetica; 
    fitobiologia delle acque interne; 
    fitobiologia marina; 
    virologia. 
  Nello  stesso  elenco  gli  insegnamenti  di  endocrinologia  e  di
fitogeografia  ed  ecologia  vegetale   mutano   rispettivamente   la
denominazione in quella di endocrinologia  comparata  e  di  ecologia
vegetale mentre l'insegnamento di zoogeografia  ed  ecologia  animale
viene scisso nei seguenti due zoogeografia e ecologia animale. 
  Nello stesso articolo la  seconda  frase  del  penultimo  comma  e'
abrogata e sostituita dalla seguente: 
 
  I corsi  biennali  di  botanica,  zoologia  e  fisiologia  generale
comportano un esame alla fine di ogni anno. 
  L'art. 207, relativo alle tasse  e  contributi  per  la  scuola  di
perfezionamento nelle discipline del lavoro, e' abrogato e sostituito
dal seguente: 
  "Le tasse e soprattasse che  gli  iscritti  dovranno  versare  sono
fissate come segue: 
 
    tassa immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . L.  5.000
    tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
    tassa annuale per i fuori corso . . . . . . . . . . . . L.  5.000
    soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 
 
  L'ammontare dei  contributi  sara'  stabilito  anno  per  anno  dal
consiglio di amministrazione,  su  proposta  del  senato  accademico,
udito il consiglio della facolta' di scienze politiche. 
  L'art. 216, relativo alle tasse  e  contributi  per  la  scuola  di
specializzazione in servizio sociale e'  abrogato  e  sostituito  dal
seguente: 
 
    tassa immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . L.  5.000
    tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
    tassa annuale per i fuori corso . . . . . . . . . . . . L.  5.000
    soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 
 
  L'ammontare dei contributi sara' stabilito  di  anno  in  anno  dal
consiglio di amministrazione,  su  proposta  del  senato  accademico,
udito il consiglio della facolta' di scienze politiche". 
  Dopo l'art. 216, e  con  lo  spostamento  della  numerazione  degli
articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione della scuola di perfezionamento per il commercio con
l'estero annessa alla facolta' di scienze politiche. 
 
       Scuola di perfezionamento per il commercio con l'estero 
 
  Art. 217  -  Costituzione  e  fini.  -  Alla  facolta'  di  scienze
politiche e' annessa la scuola di perfezionamento  per  il  commercio
con l'estero, che si propone lo scopo di  promuovere  la  conoscenza,
teorica ed applicativa, delle discipline e delle tecniche  giuridiche
ed economiche, relative alle transazioni commerciali, in  particolare
con l'estero. 
  A tal fine la scuola: 
    organizza i corsi di cui ai successivi articoli; 
    istituisce e mantiene una biblioteca specializzata; 
    raccoglie e classifica la documentazione relativa alle principali
attivita' commerciali; 
    pubblica studi e documenti di interesse anche informativo per gli
operatori del settore; 
    fornisce  ad  imprese,  enti  ed   associazioni   di   categoria,
informazioni ed orientamenti nelle materie di sua competenza; 
    intraprende e favorisce ogni iniziativa intesa  ad  agevolare  lo
sviluppo del commercio internazionale. 
  Per i fini suoi propri la scuola puo' istituire centri di ricerca e
di informazione nonche' promuovere conferenze, convegni  e  corsi  di
aggiornamento. 
  Art. 218 - Organi di  governo.  -  Sono  organi  di  governo  della
scuola: la direzione ed il consiglio. Direttore della  scuola  e'  il
preside della facolta' di scienze politiche; egli e' assistito  nelle
sue funzioni da due codirettori, nominati dal consiglio di  facolta',
rispettivamente per le discipline  giuridiche  ed  economiche.  Altri
co-direttori possono venire nominati per presiedere  alla  segreteria
della scuola, alla biblioteca, ai gruppi di  ricerca,  ai  centri  di
informazione ed alle altre iniziative che la scuola  intraprende.  Le
determinazioni del direttore, ai sensi  del  presente  statuto,  sono
adottate  con  deliberazione   collegiale   del   direttore   e   dei
co-direttori. Il consiglio della scuola e' composto dal direttore che
lo presiede, dai co-direttori, da un rappresentante  dell'Universita'
nominato dal rettore, da un rappresentante dell'unione  delle  camere
di commercio del Veneto, nonche' dai rappresentanti di enti pubblici,
associazioni  di  categoria  o  di  enti  operanti  nel  settore  del
commercio con l'estero, cooptati dal  consiglio.  Alle  adunanze  che
riguardano l'ordinamento didattico dei corsi  possono  partecipare  i
docenti della scuola. 
  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. 
  Per singoli argomenti il consiglio puo' delegare i propri poteri al
direttore ovvero ad uno o piu' dei suoi membri. 
  Art. 219 - Amministrazione e bilancio. - La scuola si  finanzia  in
via ordinaria mediante le tasse  e  i  contributi  di  iscrizione,  i
proventi delle prestazioni  a  pagamento,  le  sovvenzioni  di  enti,
associazioni e privati. Per assicurarne il funzionamento, la facolta'
di scienze politiche stanzia annualmente un contributo, da prelevarsi
per un terzo sui fondi dell'istituto di scienze  giuridiche,  per  un
terzo  sui  fondi  dell'istituto  di  scienze  economiche  e  per  il
rimanente terzo sui  fondi  dell'istituto  di  studi  internazionali.
Detto contributo, da utilizzarsi solo successivamente alle entrate di
cui al comma precedente, qualora non impiegato viene restituito  agli
istituti. 
  L'amministrazione della scuola compete per la  parte  ordinaria  al
direttore e per la parte straordinaria al consiglio. 
  Delle entrate e delle uscite si redige annualmente rendiconto. 
  Art. 220 - Diploma di  perfezionamento,  certificati  di  profitto,
attestati di frequenza. - La scuola organizza  due  corsi  di  durata
annuale, l'uno dedicato  alle  discipline  giuridiche,  l'altro  alle
discipline economiche del commercio con l'estero. Al  termine  di  un
biennio, costituito da entrambi gli anni di corso, la scuola rilascia
un diploma di perfezionamento in discipline giuridiche ed  economiche
del commercio con l'estero. Agli iscritti che abbiano seguito un solo
anno di corso la scuola rilascia un  certificato  di  profitto.  Agli
iscritti  sprovvisti  di  laurea  o  che  abbiano   seguito   singoli
insegnamenti,  viene  rilasciato  un  attestato  di  frequenza,   con
l'indicazione degli esami sostenuti. 
  Art. 221  -  Ammissione  ai  corsi.  -  Costituisce  requisito  per
l'ammissione ai corsi, la laurea in  scienze  politiche,  economia  e
commercio,  giurisprudenza,  scienze  statistiche.   Possono   venire
altresi' ammessi, con  deliberazione  del  direttore,  gli  operatori
commerciali con qualifica di dirigente in possesso  di  un'esperienza
che, ai fini  della  frequentazione  della  scuola,  venga  giudicata
equivalente. Per fini  di  aggiornamento  professionale  puo'  venire
richiesta la frequentazione di  singoli  insegnamenti.  Il  consiglio
determina, all'inizio di ciascun anno accademico, il  numero  massimo
delle domande che, in  ragione  delle  esigenze  didattiche,  possono
venire accolte per ciascun corso. Non si  tiene  conto,  tra  queste,
delle  domande  di  ammissione   alla   frequentazione   di   singoli
insegnamenti. Il  direttore  provvede,  con  propria  determinazione,
all'accoglimento delle  domande,  previa,  ove  occorra,  valutazione
comparativa  dei  titoli;  ai  candidati  puo'  essere  richiesto  di
sostenere un colloquio. 
  Art. 222. - La scuola impartisce i seguenti insegnamenti: 
    a) discipline giuridiche: 
      diritto internazionale privato delle obbligazioni; 
      diritto della compravendita internazionale; 
      diritto dell'arbitrato commerciale; 
      diritto processuale civile internazionale; 
      diritto europeo della concorrenza; 
      diritto amministrativo del commercio con l'estero; 
      diritto delle Comunita' europee; 
      diritto cambiario internazionale; 
      diritto comparato dei contratti commerciali; 
      diritto comparato delle societa'; 
      diritto tributario del commercio internazionale; 
      diritto industriale comparato; 
      legislazione e tecnica doganale; 
    b) discipline economiche: 
      analisi dei mercati; 
      disciplina e tecnica di borse e mercati; 
      disciplina e tecnica dei cambi; 
      disciplina e tecnica bancaria; 
      disciplina e tecnica dei trasporti; 
      disciplina e tecnica delle assicurazioni; 
      economia e politica della distribuzione commerciale; 
      geografia economica delle risorse; 
      merceologia: classificazione e standards di qualita'; 
      organizzazione economica internazionale; 
      statistica economica; 
      teoria dei flussi economici; 
      teoria e politica del commercio estero; 
    c) lingue: 
      inglese commerciale; 
      francese commerciale; 
  La scuola  puo',  con  deliberazione  del  consiglio,  decidere  di
impartire direttamente, ovvero  di  mutuare,  qualsiasi  insegnamento
previsto dallo statuto per le facolta' di scienze politiche, economia
e commercio, giurisprudenza,  scienze  statistiche,  demografiche  ed
attuariali dell'Universita' di Padova. 
  Art. 223 - Programmi. - All'inizio di ciascun  anno  accademico  il
consiglio della scuola delibera l'attivazione  degli  anni  di  corso
nonche' quali insegnamenti -  ivi  compresa  la  lingua  straniera  -
debbono venire in essi impartiti. 
  A ciascun insegnamento puo' venire assegnato un numero  di  lezione
variabile tra un minimo di cinque ed un  massimo  di  quaranta.  Ogni
anno di corso deve complessivamente comprendere non meno di  200  ore
di lezione. 
  Il  consiglio  raccoglie,  coordina  ed  approva  i  programmi   di
insegnamento presentati dai singoli docenti. 
  Art. 224. - I cicli di lezione e di conferenze sono  affidati,  con
deliberazione del consiglio, a  studiosi,  italiani  e  stranieri,  i
quali abbiano recato con i propri lavori, contributi  scientifici  di
rilievo allo  studio  della  materia,  ovvero,  soprattutto  per  gli
insegnamenti a carattere  applicativo,  ad  esperti  di  riconosciuta
competenza. 
  Ciascun docente ha l'obbligo di svolgere le lezioni e le conferenze
secondo il calendario e con le modalita' stabilite dal direttore e di
partecipare alle commissioni di esami di profitto e di diploma  nelle
quali  sia  convocato.  Egli  puo'  essere  dichiarato  decaduto  con
deliberazione del consiglio, qualora ometta o ritardi  i  doveri  del
proprio ufficio. 
  Art. 225 - Lezioni. - Le lezioni si svolgono secondo modalita'  che
tengano conto delle esigenze di frequentatori gia' inseriti nel mondo
del lavoro. Sono utilizzati di preferenza giorni  prefestivi  e,  ove
occorra, una o piu' settimane a tempo pieno. 
  Il calendario relativo e' fissato, all'inizio dell'anno accademico,
dal direttore, sentiti i docenti. 
  Le lezioni consistono  nell'esposizione  dell'argomento  fatta  dal
docente, seguita dalla discussione. Esperti di comprovata  esperienza
possono venire invitati ad illustrare casi pratici. Quando la materia
lo richieda, la lezione puo' consistere in dimostrazioni, anche fuori
della sede della scuola. La frequenza delle lezioni  da  parte  degli
iscritti e' obbligatoria. Essa viene rilevata  dal  docente  ad  ogni
lezione ed annotata su apposito registro. Non potranno essere ammessi
agli esami di profitto i frequentatori le cui assenze per la  materia
considerata superino il terzo. 
  Compete  al  direttore  la  sorveglianza  sulle  lezioni  e   sulle
frequenze. 
  Art. 226. - Gli esami di profitto  consistono  in  un  accertamento
scritto  e/o  orale  sulla  materia  che  costituisce   oggetto   del
programma. Le commissioni sono nominate dal direttore e si compongono
del docente incaricato dell'insegnamento, in qualita' di  presidente,
e di un cultore della materia, scelto preferibilmente tra i diplomati
della scuola; la votazione e' espressa in ventesimi. 
  Gli  esami  di  diploma  consistono  nella   discussione   di   una
dissertazione scritta su un tema prescelto dal  candidato  e  di  tre
argomenti  prescelti  dalla  commissione   in   materie   differenti,
comunicati al candidato con breve anticipo. La commissione di diploma
e' nominata dal direttore che la presiede e si compone di tre docenti
della  scuola,  scelti  in  ragione  delle  materie  cui  l'esame  si
riferisce, e di tre esperti scelti preferibilmente  fra  i  diplomati
della scuola. La votazione e' espressa in settantesimi. 
  Gli esami, cosi' di profitto che di diploma,  si  svolgono  in  due
sessioni, estiva ed invernale,  secondo  il  calendario  fissato  dal
direttore, uditi i docenti interessati. 
  Art. 227. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono  tenuti  a
versare sono fissate come segue: 
 
    tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . L.  2.000
    tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
    soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
    tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . L.  1.200
    soprattassa diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 
 
  Con deliberazione del consiglio sono inoltre determinati,  di  anno
in anno, i contributi dovuti dagli iscritti ai  corsi  o  ai  singoli
insegnamenti. 
  Art. 228 - Prestazioni a pagamento. - La tariffa delle  prestazioni
a favore di terzi e' fissata dalla direzione della scuola. I proventi
relativi sono percepiti dalla scuola, la quale ne dispone secondo  le
leggi vigenti ed il presente statuto. 
  Art. 229 - Disposizioni finali. - Per  quanto  non  previsto  dalle
presenti disposizioni, si applicano lo  statuto  dell'Universita'  di
Padova e le leggi  dello  Stato  relative  all'ordinamento  didattico
universitario. 
  Spetta comunque al consiglio  della  scuola  di  emanare  le  norme
regolamentari  necessarie  all'attuazione  e   all'esecuzione   delle
presenti disposizioni. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1976 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1977 
  Registro n. 106 Istruzione, foglio n. 358