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LEGGE 8 agosto 1977, n. 583

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1982)
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Testo in vigore dal: 10-9-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
        (Contribuzione relativa alla gestione previdenziale) 
 
  A decorrere dal 1 gennaio 1977 l'articolo 26 della legge 4 febbraio
1967, n. 37, e' sostituito dal seguente: 
  "Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun  iscritto
per la gestione invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  e'  stabilito
nell'importo di L. 350.000 annue. 
  La misura del contributo predetto a decorre  dal  1°  gennaio  1978
dovra', per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito
professionale  dichiarato  ai  fini  IRPEF  per  il  precedente  anno
fiscale. 
  La percentuale di cui al comma precedente potra' essere variata con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,  sentito
il consiglio  di  amministrazione  della  Cassa,  in  relazione  alle
risultanze di gestione accertate mediante  bilancio  tecnico  redatto
almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunita'  di  una
anticipata compilazione. 
  La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale. 
  L'iscritto che goda di  trattamento  di  pensione  di  vecchiaia  a
carico della Cassa e continui a svolgere attivita'  professionale  e'
tenuto al versamento del contributo in  misura  ridotta  del  50  per
cento. In tal caso avra' diritto  ad  una  sola  rivalutazione  della
pensione,  da  effettuarsi  al  compimento  dei   cinque   anni   dal
pensionamento,  ed  in  ragione,  per  ogni  anno  di   contribuzione
ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale
imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato. 
  Il contributo non potra', in ogni caso, essere di importo inferiore
a quello stabilito al primo comma del presente articolo. 
  Per i geometri  neodiplomati  che  iniziano  la  professione  e  si
iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre
anni di iscrizione, e' ridotto di due terzi. 
  I  geometri  iscritti  a  forme  di  previdenza   obbligatoria   in
dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque  di  altra
attivita' esercitata, a decorrere dal 1  gennaio  1978  sono  esclusi
dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che  alla  data  del  31  dicembre
1977, pur trovandosi nelle condizioni  predette,  risultano  iscritti
alla  Cassa,  cessano   dall'obbligo   dell'iscrizione,   conservando
tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con  le  stesse
modalita' previste dalla presente legge".