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LEGGE 8 agosto 1977, n. 574

Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia.

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Testo in vigore dal: 9-9-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La lettera a) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale
sui  libri  fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,
modificato  dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, e' sostituita con la
seguente:
  "a)  la  costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti
dal codice civile per la trascrizione".