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LEGGE 8 agosto 1977, n. 533

Disposizioni in materia di ordine pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2001)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  4-9-1977

Art. 2


L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:
"È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire centocinquantamila a lire quattrocentomila.
Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza".