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LEGGE 4 agosto 1977, n. 516

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno quindici anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, nè altra attività retribuita.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1984)
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Testo in vigore dal: 2-9-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare
ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con
regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 30 giugno 1976,
remunerati  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo 30
gennaio  1948,  n.  99,  che  sostituisce  l'articolo 208 del vigente
ordinamento giudiziario, e che alla data indicata:
    a)  abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni,
anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;
    b)   non   esercitino,  ne'  abbiano,  durante  l'incarico  della
reggenza,  esercitato  la  professione  forense,  ne' altra attivita'
retribuita;
    sono estesi i benefici tutti previsti dall'articolo 1 della legge
18 maggio 1974, n. 217, con decorrenza dal 10 luglio 1976.
  I predetti magistrati onorari conservano tale status e l'incarico a
tempo  indeterminato  fino  al  sessantacinquesimo  anno  di eta'; il
Consiglio   superiore   della   magistratura   puo'  sempre  revocare
l'incarico con provvedimento motivato.
  Nel  caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di
soppressione  dei  mandamenti,  i  reggenti,  con  incarico  a  tempo
indeterminato,    sono    assegnati    d'ufficio   ad   altra   sede,
preferibilmente nel distretto di appartenenza.