stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 514

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica "Sacro Cuore" di Milano.

nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  "Sacro  Cuore" di
Milano,  approvato  con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1163 e
modificato  con  regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  cattolica "Sacro Cuore" di Milano e convalidati dal
Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  "Sacro  Cuore" di Milano,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.

  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 aprile 1974, n. 607,
con  il  quale,  tra l'altro, si modificava la tabella 1 annessa allo
statuto  dell'Universita'  cattolica  del  Sacro Cuore di Milano, nel
senso  che  l'organico  dei  professori  di ruolo, per la facolta' di
agraria,  passava  da  7 + 1 a 8 + 1, e' rettificato come al seguente
art.  2,  in  quanto  l'aumento di posto apportato con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  in  parola  si riferiva ad un posto di
ruolo convenzionato.