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LEGGE 8 luglio 1977, n. 485

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

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Testo in vigore dal: 21-8-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  per  la prevenzione e la repressione dei reali contro le
persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici,
adottata a New York il 14 dicembre 1973.