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LEGGE 1 luglio 1977, n. 404

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena.

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Testo in vigore dal: 2-8-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stanziamento  previsto  dall'articolo 1 della legge 12 dicembre
1971, n: 1133, e' aumentato di lire 400 miliardi.
  La  somma  di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione  della  spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione
di lire 30 miliardi nell'anno 1977; lire 70 miliardi nell'anno 197°8;
lire  80  miliardi  nell'anno  1979; lire 80 miliardi nell'anno 1980;
lire 80 miliardi nell'anno 1981 e lire 60 miliardi nell'anno 1982.