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LEGGE 1 giugno 1977, n. 337

Integrazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente l'istituzione del Consiglio superiore delle forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-7-1977
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  La lettera a) dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951,  n.  167,
e' sostituita dalla seguente: 
  "a)  il  generale  dell'Esercito,  l'ammiraglio   e   il   generale
dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo,  piu'  elevati  in
grado o  piu'  anziani  nel  rispettivo  ruolo,  i  quali  non  siano
Ministro,  Sottosegretario  di  Stato,  capo   di   stato   maggiore,
segretario generale, comandante generale dell'Arma dei carabinieri  o
della guardia di finanza, consigliere militare del  Presidente  della
Repubblica, capo di gabinetto di Ministro. 
  Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione.  Quello
fra essi piu' elevato in grado  o  di  maggiore  anzianita'  relativa
esercita le funzioni di  presidente  del  Consiglio  superiore  delle
forze armate;". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 1 giugno 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                ANDREOTTI - LATTANZIO 
 
                                   Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO