stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 giugno 1977, n. 333

Modifica dell'articolo 317 del codice della navigazione.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 6-7-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Dopo  il primo comma dell'articolo 317 del codice della navigazione
e' inserito il seguente comma:
  "Il  Ministro  per  la  marina  mercantile,  in  caso  di accertata
indisponibilita'  di  marittimi  in possesso dei titoli professionali
richiesti  dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante
del    porto,   puo'   consentire,   ai   fini   della   composizione
dell'equipaggio  delle  navi  da carico e da pesca, l'imbarco, per un
periodo  di  tempo  non superiore a tre mesi, di marittimi muniti dei
titolo immediatamente inferiore a quello prescritto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 giugno 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - BONIFACIO
                                                            - RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO