stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-6-1977
al: 11-7-1978
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Allo scopo di: 
    1) incentivare l'impiego straordinario di  giovani  in  attivita'
agricole, artigiane, commerciali, industriali e di  servizio,  svolte
da imprese individuali o associate, cooperative e  loro  consorzi  ed
enti pubblici economici; 
    2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per  opere
e servizi socialmente utili con particolare  riferimento  al  settore
agricolo  e  programmi  di  servizi  ed   opere   predisposti   dalle
amministrazioni centrali; 
    3) incoraggiare l'accesso dei  giovani  alla  coltivazione  della
terra; 
    4) realizzare piani di formazione professionale finalizzati  alle
prospettive generali di sviluppo, 
    per il  1977  e  per  i  successivi  tre  anni  e'  stanziata  la
complessiva somma di lire 1.060 miliardi da  erogare  secondo  quanto
disposto dall'articolo 29.