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LEGGE 23 maggio 1977, n. 265

Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

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Testo in vigore dal: 22-6-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  9  del  regio  decreto  25  agosto  1940,  n.  1411,  e
sostituito dal seguente:
  "Il  brevetto  per  modelli di utilita' e il brevetto per modelli e
disegni  ornamentali  durano,  rispettivamente  dieci e quindici anni
dalla data di deposito della domanda.
  In   materia  di  modelli  di  utilita'  e  di  modelli  e  disegni
ornamentali non si concedono brevetti completivi".