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LEGGE 2 maggio 1977, n. 253

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VII della convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottato a Londra il 19 novembre 1973.

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Testo in vigore dal: 19-6-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  accettare
l'emendamento  all'articolo  VII  della  convenzione  di Londra del 9
aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale,
adottato a Londra il 19 novembre 1973.