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LEGGE 16 maggio 1977, n. 198

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

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Testo in vigore dal: 20-5-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge  18 marzo 1977, n. 66,
recante  proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione
dei redditi, con le seguenti modificazioni:
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
    "Art.  1-bis. - In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della
legge  23  marzo  1977, n. 97, per l'anno 1977 il versamento previsto
dalla predetta legge deve essere effettuato, entro il mese di ottobre
dello  stesso  anno dal contribuenti soggetti all'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  e da quelli soggetti all'imposta sul reddito
delle  persone  giuridiche  il  cui  esercizio  o periodo di gestione
coincide con l'anno solare.
    Dai  contribuenti  soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche  il  cui  esercizio o periodo di gestione non coincide con
l'anno   solare   il   primo   versamento   deve   essere  effettuato
nell'undicesimo  mese  dell'esercizio  o  periodo iniziato dopo il 30
giugno 1976.
    La  disposizione  del  precedente  comma  si  applica  anche  nei
confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione
del primo versamento, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della
legge  23  marzo 1977, n. 97, e' scaduto anteriormente all'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto".