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LEGGE 26 marzo 1977, n. 105

Modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali.

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Testo in vigore dal: 10-4-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  3  della legge 4 agosto 1955, n. 722, e' sostituito dal
seguente:
  "Gli  utili  di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del
bilancio dello Stato.
  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti".
  La  disposizione  del presente articolo si applica anche agli utili
delle  lotterie  non  ancora  attribuiti  con  provvedimenti divenuti
efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.