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LEGGE 26 febbraio 1977, n. 60

Soppressione delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero, già trasformate in servizi automobilistici a norma dell'articolo 1, lettera c), della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

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Testo in vigore dal: 30-3-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero, gia'
trasformate  in  servizi  automobilistici  a  norma  dell'articolo 1,
lettera c), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono soppresse.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 febbraio 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - RUFFINI -
                                                  STAMMATI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO