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LEGGE 21 febbraio 1977, n. 36

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

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Testo in vigore dal: 25-2-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976,  n.  854,
recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo
e  delle  tasse  sulle  concessioni  governative  con   le   seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 2, dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e
sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza  ed  esami  nelle
scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado  e  nelle
universita'  ed  istituti  di  istruzione  universitari  comprese  le
pagelle,  gli  attestati,  i  diplomi   e   documentazione   similare
rilasciati dalle scuole ed universita' medesime. 
  Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: 
  Art. 3-bis. - Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni  bancari
emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione  del
presente decreto e regolarmente assoggettati al  bollo  nelle  misure
anteriormente vigenti, possono essere integrati  dell'imposta  dovuta
nelle misure fissate dal precedente articolo 3, senza applicazione di
penalita', entro quindici giorni dalla data  di  pubblicazione  della
legge di conversione del presente decreto. 
  All'integrazione sara' provveduto mediante marche per  cambiali  da
annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra,  anche  a  mezzo
visto per bollo. 
  Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati
nei modi indicati dal precedente comma,  conservano  la  qualita'  di
titolo esecutivo sin dalla loro emissione. 
  Art. 3-ter. - Le frazioni degli importi dell'imposta  proporzionale
di bollo sono arrotondate a L. 100  per  difetto  o  per  eccesso,  a
seconda che si tratti rispettivamente di frazioni  fino  a  L.  50  o
superiori a L. 50. 
  L'importo minimo dell'imposta suddetta e' stabilito in L. 100. 
  All'articolo 4, al  terzo  comma,  le  parole:  sono  dovute,  sono
sostituite con le seguenti: sono da corrispondere e sono aggiunte, in
fine, le parole: Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere  entro
il 31 dicembre 1976 possono essere  versati,  senza  applicazione  di
penalita', entro 15 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  All'articolo 5, nella tabella, seconda colonna, sono  soppresse  le
parole: , il trasferimento in altra zona e l'ampliamento. 
  Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 5-bis. - La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e'
sostituita dalla seguente: 
  "a) venditori di generi di monopolio 
  del 4 per cento se tale ammontare non supera i 25 milioni e 
  del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 25 milioni".