stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 febbraio 1977, n. 21

Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 1-3-1977
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'importo  annuo  dei  contratti  di   cui   all'articolo   5   del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e' elevato, a decorrere dal  1°
luglio 1976, a lire 3 milioni 400.000. 
  A decorrere dalla stessa data l'importo degli assegni  biennali  di
formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello stesso
decreto-legge e' elevato a lire 2 milioni  700.000.  I  vincitori  di
assegni biennali di formazione  scientifica  e  didattica  che  siano
docenti di altri ordini di  scuola  o  dipendenti  di  enti  pubblici
culturali  o  di  ricerca,  hanno  diritto  ad  essere  collocati  in
aspettativa  senza  assegni  per  la  durata  dell'assegno  biennale.
L'aspettativa non puo' essere rinnovata per  il  biennio  di  proroga
dell'assegno. 
  Salvo  quanto  stabilito  dal  comma   12   dell'articolo   5   del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ai beneficiari dei contratti  e
degli assegni di cui ai precedenti  commi  non  compete  alcun  altro
assegno, indennita' o compenso  stabiliti  dalle  norme  vigenti  per
coloro  che  siano  dipendenti  pubblici  o  privati,  ivi   comprese
l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27  maggio  1959,
n. 324, e le quote di aggiunta di famiglia.