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LEGGE 4 febbraio 1977, n. 20

Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio.

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Testo in vigore dal: 1-3-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque,  al  fine  di  ottenere un prestito in denaro, concede in
pegno  beni  mobili  ad un istituto o azienda di credito abilitati ad
esercitare il credito pignoratizio disciplinato dalla legge 10 maggio
1938,  n.  745,  e  dal  regio  decreto 25 maggio 1939, n. 1279, deve
dimostrare  la  propria identita' nei modi previsti dall'articolo 119
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  A  cura dell'istituto o azienda di credito che concede il prestito,
devono  essere  annotate  in un apposito registro le generalita' e il
domicilio  di chi concede il pegno con l'indicazione del documento di
identificazione,  la data dell'operazione, il numero della polizza di
pegno,  nonche'  la descrizione dettagliata degli oggetti ricevuti in
pegno.
  All'atto  della estinzione del prestito a margine delle indicazioni
di  cui  sopra  dovranno essere segnate le generalita' dell'esibitore
della   polizza   di  pegno  con  la  indicazione  del  documento  di
identificazione personale.