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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976, n. 952

Modificazioni agli articoli 98, 103 e 118 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

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Testo in vigore dal: 15-2-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il proprio decreto 15 febbraio 1952, n. 328, che  approva  il
regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione
(navigazione marittima); 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri per la grazia  e  giustizia  e  per  la
marina mercantile, di concerto con i Ministri per la  difesa,  per  i
trasporti e per la sanita'; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 98, 103 e 118 del regolamento per  la  esecuzione  del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,  n.  328,
sono sostituiti nel modo che segue: 
  "Art. 98 (Categorie e ambito territoriale delle corporazioni). - Le
corporazioni dei piloti, istituite a norma dell'art. 86  del  codice,
si distinguono in due categorie. 
  Il  Ministro  per  la  marina   mercantile   provvede   alla   loro
classificazione  ed  al  relativo  aggiornamento,  tenuto  conto  del
movimento  medio  delle  navi  a  propulsione   meccanica   e   delle
difficolta'  del  pilotaggio  nel  luogo  dove  presta  servizio   la
corporazione. 
  Per comprovate esigenze di carattere funzionale  la  circoscrizione
territoriale di una corporazione puo' essere estesa a  piu'  porti  o
approdi. Se in questi operano gia' altre  corporazioni,  l'estensione
ha effetto dal momento della loro soppressione  o  fusione,  a  norma
dell'art. 86 del codice. 
  Il provvedimento di ampliamento della  circoscrizione  territoriale
di una corporazione a piu' porti o approdi e' adottato  dal  Ministro
per  la  marina  mercantile,  su  proposta  del  direttore  marittimo
competente, sentite le associazioni sindacali interessate. 
  Nel caso di ampliamento della circoscrizione  territoriale  di  una
corporazione, di cui al comma precedente, il comandante del porto ove
ha  sede  la   corporazione   esercita   la   vigilanza   sulla   sua
organizzazione,  amministrazione  e  contabilita',  unitamente   alla
potesta' disciplinare circa l'espletamento del servizio di pilotaggio
nell'ambito della propria giurisdizione. Il comandante del porto, non
sede della corporazione, ma  al  quale  si  estende  l'esercizio  del
pilotaggio da parte della stessa, espleta i  poteri  di  vigilanza  e
disciplinari  unicamente  in  ordine  all'effettiva  prestazione  del
servizio di pilotaggio nella propria zona di giurisdizione". 
  "Art. 103 (Accertamento dell'idoneita'  fisica).  -  L'accertamento
dei requisiti previsti nel n. 4 dell'art. 102 e'  effettuato  da  una
commissione nominata dal capo del compartimento e composta: 
    1) dal dirigente dell'ufficio di sanita' marittima competente per
territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente; 
    2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza
marinara; 
    3) da un  medico  designato  dalla  corporazione  alla  quale  si
riferisce il concorso. 
  Contro le risultanze dell'accertamento  sanitario,  e'  ammesso  il
ricorso alla commissione di secondo grado di cui all'art. 117, con le
modalita' ivi previste". 
  "Art. 118  (Licenziamento  del  pilota).  -  Il  pilota  che  abbia
compiuto il sessantesimo anno di eta' o  non  sia  piu'  idoneo,  per
minorate condizioni fisiche o psichiche, accertate dalla  commissione
costituita a norma dell'articolo 103, al disimpegno del  servizio  di
pilotaggio, e' cancellato  dal  registro  dei  piloti  dal  capo  del
compartimento".