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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1976, n. 902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal: 26-1-1977
al: 25-6-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183,  concernente  la
disciplina  dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  per  il
quinquennio 1976-80; 
  Sentita la Commissione  parlamentare  prevista  dall'art.  2  della
legge predetta; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, di concerto con i Ministri per il  tesoro  e  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
              Costituzione del fondo e sua destinazione 
 
  E' costituito il  fondo  nazionale  per  il  credito  agevolato  al
settore industriale con  una  dotazione  complessiva  di  lire  3.200
miliardi  da  destinare  alla  concessione  di  contributi  in  conto
interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto. 
  Al fondo nazionale anzidetto  sono  altresi'  attribuite  le  somme
disponibili, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
sulle autorizzazioni di spesa disposte con  precedenti  provvedimenti
legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959,  n.
623, e successive modificazioni  e  integrazioni.  La  disponibilita'
delle somme da trasferire e' determinata al netto degli  impegni  sui
finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole  dal
comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623. 
  Le disponibilita' del fondo sono destinate nella misura del 65%  ai
territori meridionali di cui all'art. 1 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sono iscritte nello stato
di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro  ai  sensi  del
successivo art.  25  e  assegnate  alla  Cassa  per  il  Mezzogiorno,
relativamente al  quinquennio  1976-80,  per  i  fini  e  secondo  le
modalita' di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si  applica
l'art. 28 del testo unico anzidetto. 
  Le  disponibilita'  del  fondo  destinate  al  restante  territorio
nazionale nella misura  pari  al  35%  sono  assegnate  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per  l'utilizzazione
secondo i fini e con le modalita' di cui al presente decreto.  A  tal
fine  presso   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e' autorizzata una gestione fuori bilancio ai  sensi
dell'art. 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.  I  relativi
stanziamenti, iscritti nello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e    dell'artigianato
affluiscono ad apposita contabilita'  speciale  istituita  presso  la
tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del
regolamento di contabilita' dello Stato  e  art.  1223,  lettera  b),
delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I  relativi  ordini
di pagamento sono emessi a firma del  Ministro  per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato o di un suo  delegato.  Entro  il  mese  di
maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente
viene  trasmesso  alla  ragioneria  centrale  presso   il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che,  verificata  la
legalita' della spesa  e  la  regolarita'  della  documentazione,  lo
inoltra alla Corte dei  conti  per  l'esame  e  la  dichiarazione  di
regolarita'.