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LEGGE 16 novembre 1976, n. 769

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, concernente integrazione dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-11-1976
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre  1976,  n.  698,
concernente integrazione dell'articolo 5 della legge 2  maggio  1976,
n. 183, con le seguenti modificazioni: 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      Art. 1. - Dopo il quarto comma dell'articolo 5  della  legge  2
maggio 1976, n. 183, sono aggiunti i seguenti: 
      "I membri del  consiglio  di  amministrazione  designati  dalle
regioni, di cui al precedente comma, non possono essere prescelti tra
i consiglieri regionali. 
      Per la prima  costituzione  del  consiglio  di  amministrazione
della Cassa per il Mezzogiorno, ove alcune delle regioni  di  cui  al
quarto comma  del  presente  articolo  non  abbiano  provveduto  alla
designazione  dell'esperto  di  cui  al  terzo  comma   dell'articolo
medesimo, o abbiano designato un consigliere  regionale,  si  intende
designato il dirigente piu' anziano nella qualifica  dell'assessorato
preposto ai problemi della programmazione e dello sviluppo  economico
della  regione  inadempiente.  Il   componente   del   consiglio   di
amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno cosi' designato decade
automaticamente  dalla  nomina  non  appena  la  regione  interessata
provveda alla designazione dell'esperto di sua competenza". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 16 novembre 1976 
 
                                LEONE 
 
                                                  ANDREOTTI - DE MITA 
 
  Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO