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LEGGE 30 ottobre 1976, n. 730

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 3-11-1976
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente  interventi
per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite  dagli  eventi  sismici
dell'anno 1976, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Le funzioni attribuite al commissario straordinario ai  sensi  dei
commi precedenti cessano il 30 aprile 1977". 
 
  All'articolo 2, terzo comma, le parole: "lire 70.000 milioni"  sono
sostituite dalle altre: "lire 100.000 milioni"; 
    il quinto comma e' soppresso; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Alla data del 30 aprile 1977 la gestione stralcio del fondo  e  la
correlativa contabilita' speciale sono  affidate  al  prefetto  della
provincia di Udine per  la  definizione  degli  impegni  assunti  dal
commissario straordinario ed il versamento, entro  60  giorni,  delle
eventuali rimanenze attive alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  ai
sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15". 
 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975  al
1977 residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni  indicati  ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge  13  maggio  1976,  n.  227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed
ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, sono dispensati
dalla prestazione del servizio militare. 
  Sono altresi' esentati a domanda i cittadini soggetti  ad  obblighi
di leva per gli anni dal 1975 al 1977, residenti,  alla  data  del  6
maggio 1976, nei comuni individuati  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con  modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le cui  famiglie  abbiano  subito
danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche  a
seguito degli eventi sismici dell'anno 1976. 
  I soggetti di cui ai due commi precedenti nonche' i  cittadini  che
devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alla data del  6
maggio 1976, nei comuni di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
maggio 1976, n. 336,  che  non  abbiano  il  requisito  previsto  dal
precedente  secondo  comma,  sono  arruolati  a  domanda  nel   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950,
n.  913,  e  successive  modificazioni.  Essi  vengono  impiegati  in
servizio di soccorso  e  in  altri  servizi  civili  a  favore  delle
popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate. 
  Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto-legge  e  che  si  trovano   nelle
condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in
congedo illimitato". 
 
  All'articolo 4 le parole: "Il commissario straordinario coordina  e
pianifica, di intesa con il presidente della  regione  Friuli-Venezia
Giulia" sono sostituite dalle altre:  "Il  commissario  straordinario
coordina, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia". 
 
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  "Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi  per  il
conseguimento  del  pareggio  economico  dei   bilanci   dei   comuni
terremotati di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio  1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 
336,  e  per  la  concessione  dei  contributi  straordinari  di  cui
all'ultimo comma del presente articolo e' elevato da 3.000  a  20.000
milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977. 
  I contributi previsti dal precedente comma sono concessi  anche  ai
comuni di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nonche'  ai
comuni individuati ai sensi  dell'articolo  1  del  decreto-legge  13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
maggio 1976, n. 336. 
  L'importo massimo del contributo attribuibile ai comuni di Udine  e
Pordenone per gli esercizi 1976 e  1977  e'  stabilito  nella  misura
rispettivamente di lire 1.400 milioni e di lire 650 milioni. 
  Con le stesse modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
maggio 1976, n. 336, sono concessi contributi  straordinari  per  gli
esercizi 1976 e 1977 alle comunita' montane  di  cui  alla  legge  13
dicembre  1971,  n.  1102,  costituite  prevalentemente  dai   comuni
indicati dagli articoli 1 e 20  del  sopra  citato  decreto-legge  13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del presente decreto-legge, e
al consorzio dei comuni denominato comunita'  collinare  del  Friuli,
per far fronte agli oneri determinati dagli eventi sismici del  1976,
nonche' ai comuni anche  di  altre  province  per  i  maggiori  oneri
conseguenti  alla  istituzione  nel   loro   territorio   di   centri
assistenziali disposta dal commissario straordinario". 
 
  All'articolo 6, ultimo comma, la parola:  "esserci"  e'  sostituita
dall'altra: "esservi". 
 
  All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal  personale  di
cui al primo comma e da quello degli uffici operanti  nelle  province
di  Udine  e  Pordenone,  comunque  a  disposizione  del  commissario
straordinario per le speciali  esigenze  di  cui  allo  stesso  primo
comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3
luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Per le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al
19 settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio  nelle
localita' previste dal primo comma, in relazione  alle  esigenze  ivi
indicate, non trovano applicazione i limiti  stabiliti  dall'articolo
3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1965, n. 749". 
 
  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
  Art. 7-bis. - "Per  il  personale  militare  impiegato  in  servizi
collettivi nelle  localita'  delle  province  di  Udine  e  Pordenone
l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre  1969,  n.
967, e l'indennita' di cui all'articolo  5  della  legge  3  novembre
1963, n. 1543, come modificato dall'articolo 1 della legge 31  maggio
1975, n. 204, spettanti in relazione all'articolo 21 della  legge  27
maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un  aumento
minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976. 
  Al  personale  militare  impegnato  nei  cantieri  di  lavoro   per
concorrere allo  sgombero  delle  macerie  e  alla  edificazione  dei
villaggi  e   delle   case   prefabbricate   nonche'   all'opera   di
ricostruzione del Friuli, che non abbia diritto  all'equo  indennizzo
previsto dalla legge 23  dicembre  1970,  n.  1094,  sono  estese  le
disposizioni di quest'ultima legge". 
  Art. 7-ter. - "L'articolo 38 del decreto-legge 13 maggio  1976,  n.
227, come modificato dalla legge di conversione 29  maggio  1976,  n.
336, e' sostituito dal seguente: 
  "I dipendenti civili  e  militari  dello  Stato  e  di  altri  enti
pubblici, in servizio presso uffici aventi  sede  nelle  province  di
Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo  volontario,
ai  sensi  della  legge  24  maggio  1970,  n.  336,   e   successive
modificazioni, con decorrenza 1 luglio 1976, 1 gennaio 1977, 1 luglio
1977 e  1  gennaio  1978,  possono  essere,  con  il  loro  consenso,
trattenuti in servizio per particolari esigenze  fino  al  30  giugno
1978. 
  I predetti  dipendenti  che  comunque  abbiano  titolo  per  fruire
dell'esodo volontario ai sensi della legge 24 maggio  1970,  n.  336,
possono  a  domanda  rinunciare  all'esodo  anticipato   e   a   ogni
conseguente beneficio previsto dalla predetta legge"". 
 
  All'articolo 8, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine  e
Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno  facolta'  di
disporre trasferimenti d'ufficio di  segretari  comunali  dei  comuni
individuati ai sensi degli articoli  1  e  20  del  decreto-legge  13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
maggio 1976, n. 336,  ed  ai  sensi  dell'articolo  11  del  presente
decreto-legge,   nonche'   delle   comunita'    montane    costituite
prevalentemente dai comuni sopraindicati e della comunita'  collinare
del Friuli, prescindendo  dall'osservanza  della  procedura  prevista
dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604"; 
    al terzo comma, le parole: "nella  qualifica  di  reggenti"  sono
sostituite dalle altre: "nella qualita' di reggenti"; 
    l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Ai segretari che prestano servizio nei comuni individuati ai sensi
degli articoli 1 e 20 del  decreto-legge  13  maggio  1976,  n.  227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336,  e
dell'articolo 11 del presente decreto-legge, nonche' nelle  comunita'
montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati  e  nella
comunita' collinare del Friuli, viene  attribuita  per  gli  esercizi
1976 e 1977, con decreto del Ministro per l'interno di  concerto  con
il Ministro per il  tesoro,  a  decorrere  dal  6  maggio  1976,  una
indennita' mensile aggiuntiva al trattamento economico in godimento". 
 
  All'articolo 9, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: 
  "L'apporto di lire 42.000 milioni di cui  al  comma  precedente  e'
interamente destinato,  in  deroga  al  disposto  del  secondo  comma
dell'articolo 2 del  decreto-legge  13  maggio  1976,  n.  227,  come
modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976,  n.  336,  alla
gestione speciale prevista dallo  stesso  secondo  comma  del  citato
articolo 2"; 
    al secondo comma, le parole: "eventi sismici di cui al successivo
articolo 12" sono sostituite dalle altre: "eventi  sismici  dell'anno
1976". 
 
  Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: 
  Art. 9-bis.  -  "Le  provvidenze  di  cui  all'articolo  2-bis  del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con  modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche  alle  imprese
artigiane danneggiate a seguito degli eventi  sismici  del  settembre
1976. 
  Dopo il quarto  comma  dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge  13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
maggio 1976, n. 336, e' aggiunto il seguente: 
  "Le imprese artigiane possono  altresi'  ottenere  crediti  per  la
reintegrazione delle scorte di materie prime e  di  prodotti  finiti,
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici". 
  All'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio  1976,  numero  227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e'
aggiunto il seguente comma: 
  "Il fondo centrale di garanzia costituito presso la  Cassa  per  il
credito alle imprese artigiane e' aumentato di  lire  1.000  milioni.
Detto importo sara' iscritto nello stato di  previsione  della  spesa
del Ministero del tesoro per l'anno 1977 "". 
 
  All'articolo 10, sono aggiunti i seguenti commi: 
  "Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 
336, le parole: "6 maggio 1976" sono sostituite  con  le  altre:  "15
settembre 1976". 
  Nei comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi
sismici del maggio e del settembre 1976,  indicati  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18  maggio  1976  previsto
dall'articolo  20  del  decreto-legge  13  maggio   1976,   n.   227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e'
parimenti sospeso fino al 30 giugno 1977 il  termine  della  scadenza
dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito
avente forza  esecutiva,  emessi  prima  del  15  settembre  1976,  o
comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, scadenti tra tale
data e  il  30  giugno  1977,  pagabili  da  debitori  domiciliati  o
residenti nei comuni stessi". 
 
  Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  Art. 10-bis. - "Nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge  13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
maggio 1976, n. 336, le parole: "eventi  sismici  del  maggio  1976",
sono sostituite dalle parole: "eventi sismici del maggio e  settembre
1976"". 
 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  "Nei comuni e nelle frazioni di comuni colpiti dagli eventi sismici
del settembre 1976, diversi da quelli colpiti  nel  maggio  1976,  ed
indicati nell'ambito delle province  di  Udine  e  di  Pordenone  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con  i
Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro
e  previdenza  sociale,  sentiti  la  regione   ed   il   commissario
straordinario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli  20,
21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976,  n.  227,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.  336,  come  modificati
dal precedente articolo 10. 
  Per i comuni indicati nel comma precedente la  data  del  6  maggio
1976, contenuta nell'articolo 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 
227, convertito, con modificazioni, nella legge 29  maggio  1976,  n.
336, e' sostituita da quella del 15 settembre 1976". 
 
  Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
  Art. 11-bis. - "Le camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  cureranno,  in  appendice  al  bollettino  dei  protesti
cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica  a  favore  di  quanti,
residenti o domiciliati nei comuni colpiti dagli eventi  sismici  del
maggio e del settembre 1976, dimostrino di aver  subito  protesti  di
cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione  dei  termini
di scadenza. 
  Le  pubblicazioni  di  rettifica,  da  effettuarsi   gratuitamente,
possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata
del protesto". 
 
  All'articolo 14, il primo capoverso  e'  sostituito  dal  seguente:
"Tutti gli atti  della  procedura  di  morte  presunta,  comprese  le
pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale,  devono  essere   eseguiti
gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti  agli
uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari". 
 
  All'articolo 16, il secondo comma e' soppresso. 
 
  Dopo l'articolo 17, sono inseriti i seguenti: 
  Art.  17-bis.  -  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  28  del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con  modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi
sismici verificatisi nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia  dopo  il
maggio 1976". 
  Art. 17-ter. - "L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
maggio 1976, n. 336, e' sostituito dai seguenti: 
  "La sovvenzione speciale di cui al primo comma  e'  corrisposta,  a
carico del Ministero  dell'interno,  anche  ai  mutilati  e  invalidi
civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o  assegni  ai
sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n.  381,  27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonche', a carico del
Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di  guerra  titolari  di
pensioni o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non
e cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis. 
  La sovvenzione di cui al primo comma spetta, con gli stessi criteri
e modalita' ivi previsti, anche ai titolari di sole pensioni a carico
di organismi assicurativi esteri"". 
  Art. 17-quater. - "Alle vedove di guerra e agli orfani inabili,  ai
genitori o collaterali  inabili  di  caduti  in  guerra  titolari  di
pensione  di  guerra,  residenti  nei  comuni   indicati   ai   sensi
dell'articolo 1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio  1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 
336, nonche' ai sensi dell'articolo 11  del  presente  decreto-legge,
che  non  siano  in  godimento  di  altre  pensioni  e'   corrisposta
l'indennita'  "una  tantum"  di  cui  all'articolo   8   del   citato
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227". 
  Art.  17-quinquies.  -  "La  rendita   a   favore   dei   cittadini
riconosciuti  invalidi  a  seguito  degli  eventi  sismici   di   cui
all'articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applica con
decorrenza dalla data dell'infortunio. 
  Le provvidenze di cui al citato articolo 39  del  decreto-legge  13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
maggio 1976, n. 336, si applicano anche  ai  soggetti  residenti  nei
comuni indicati all'articolo 1  del  predetto  decreto-legge  nonche'
all'articolo 11 del presente decreto". 
 
  L'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
  "I termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge  13  maggio
1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella  legge  29  maggio
1976, n. 336, sono prorogati al 30 giugno 1977. 
  Le provvidenze di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo  7
del  decreto-legge  13  maggio  1976,   n.   227,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 maggio 1976,  n.  336,  sono  estese  a
tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate
nei confronti degli enti pubblici per opere  attinenti  all'emergenza
ed alla ricostruzione ovvero nei confronti dei  soggetti  danneggiati
dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata  dai
comuni competenti". 
 
  All'articolo 21, primo comma, dopo le parole: "e' autorizzato" sono
inserite le altre: "d'intesa con il commissario straordinario". 
 
  All'articolo 29 e' aggiunto il seguente comma: 
  "L'agevolazione di cui sopra puo' essere  estesa  agli  assegnatari
dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa
per la formazione della proprieta' contadina, dall'Ente regionale per
lo  sviluppo  dell'agricoltura  e  dall'Ente  nazionale  per  le  Tre
Venezie, per la formazione della proprieta' coltivatrice". 
 
  Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti articoli: 
  Art. 34-bis. - "Il primo comma  dell'articolo  36  della  legge  20
marzo 1975, n. 70, e' sostituito dal seguente: 
  "Per particolari esigenze della ricerca scientifica,  il  Consiglio
nazionale  delle  ricerche,  il  Comitato  nazionale  per   l'energia
nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di
fisica nucleare hanno  facolta'  di  assumere  personale  di  ricerca
avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine  di
durata non superiore a cinque anni"". 
  Art. 34-ter. - "Nei comuni indicati  ai  sensi  dell'articolo  1  e
dell'articolo  20  del  decreto-legge  13  maggio   1976,   n.   227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio  1976,  n.  336,
nonche' in quelli indicati ai sensi  dell'articolo  11  del  presente
decreto, la spesa per la fornitura  dell'energia  elettrica  per  usi
domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a  elementi
componibili, nonche' in quelli requisiti, e per tutta la durata della
permanenza degli stessi, e' posta a carico dello Stato  nella  misura
del 75 per cento del suo ammontare. 
  La disposizione di cui al comma precedente si applica  a  decorrere
dalla  prima  fatturazione  successiva  all'entrata  in  vigore   del
presente decreto. 
  Ai relativi pagamenti in  favore  dell'Enel  si  provvede  con  gli
stanziamenti del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto. 
  La spesa per la fornitura dell'energia elettrica  per  gli  alloggi
dei senza  tetto  ubicati  nei  centri  assistenziali  istituiti  dal
commissario  straordinario  e'  posta  a  totale  carico  del   fondo
istituito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto". 
 
  All'articolo 36, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: 
  "Negli interventi di cui al  secondo  comma  dell'articolo  42  del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con  modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e' compresa anche l'esecuzione di
varianti tecniche all'attuale tracciato delle strade statali". 
 
  Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti: 
  Art. 36-bis. - "Per gli anni 1976, 1977 e 1978, le disposizioni  di
cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre  1975,  n.
576, non  si  applicano  nei  confronti  degli  imprenditori  che  ne
facciano richiesta contestualmente alla presentazione delle  relative
dichiarazioni dei redditi ed alleghino alle stesse  una  attestazione
del sindaco dalla quale risulti che l'azienda,  i  cui  redditi  sono
compresi nella dichiarazione, e' stata gravemente  danneggiata  nella
propria struttura produttiva a causa del sisma. 
  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  precedente  le  riscossioni  sono
effettuate a mezzo ruolo  senza  l'applicazione  del  disposto  degli
articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602
del 29 settembre 1973 e successive modifiche". 
  Art. 36-ter. - "I  crediti  d'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche aventi domicilio fiscale in uno  dei  comuni  indicati  negli
articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  29  maggio   1976,   n.   336,   e
nell'articolo 11 del presente decreto, derivanti dalla  dichiarazione
dei redditi posseduti negli anni dal 1975 al 1978 saranno rimborsati,
su  richiesta  del  contribuente,  entro  sei  mesi  dal  termine  di
presentazione della dichiarazione". 
  Art.  36-quater.   -   "L'ultimo   comma   dell'articolo   27   del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con  modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e' sostituito dal seguente: 
  "Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi  gli  adempimenti  di  cui
agli articoli 21, 23,  24,  25,  26  e  35  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976". 
  Nei confronti dei  soggetti  di  cui  agli  articoli  1  e  20  del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con  modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e  di  cui  all'articolo  11  del
presente decreto-legge, nelle ipotesi previste dal  primo  e  secondo
comma dell'articolo  26  del  suddetto  decreto-legge  n.  227,  sono
prorogati  al  31  dicembre  1976  i  termini  per  le  registrazioni
cronologiche previste dall'articolo 22  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  nonche'  i  termini
previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto del  Presidente  della
Repubblica". 
 
  All'articolo 37, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: 
  "E' inoltre prorogato alla stessa data del 31 marzo 1977 il termine
per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  posseduti
nell'anno 1975 dai soggetti indicati nel  terzo  comma  del  predetto
articolo   25   che,    da    apposita    dichiarazione    rilasciata
dall'amministrazione  di   appartenenza,   risultino   essere   stati
impegnati nell'opera di soccorso nelle zone terremotate  nel  periodo
dal 6 maggio al 30 settembre 1976". 
 
  All'articolo 38, primo comma,  le  parole:  "31  marzo  1977"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1977"; 
    al terzo comma la  parola:  "aprile"  e'  sostituiti  dall'altra:
"luglio"; 
    dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti: 
  "I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei
contributi iscritti a ruolo per  le  rate  afferenti  il  periodo  di
sospensione della riscossione ai sensi del  citato  articolo  26  del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con  modificazioni,
nelle legge 29 maggio 1976, n. 336. 
  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai predetti
consorzi mutui, garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo  delle
rate suddette"; 
    all'ultimo  comma,  dopo  le  parole:  "dell'articolo  11"   sono
aggiunte le seguenti: "del presente decreto-legge". 
 
  All'articolo 40, primo comma, dopo la lettera c) sono  aggiunte  le
seguenti: 
    "d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere
utilizzati anche per attivita' imprenditoriali  nei  comuni  indicati
nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi  di  controllo
dell'amministrazione finanziaria, il  contribuente  deve  fornire  la
prova  risultante  da   apposita   certificazione   comunale,   della
destinazione data ai rimorchi stessi; 
    e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per
il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a  favore
delle aziende agricole ammesse ai  contributi  previsti  dalle  leggi
statali e regionali  riguardanti  provvidenze  in  conseguenza  degli
eventi sismici verificatisi  nei  comuni  indicati  nella  precedente
lettera a); 
    f) le cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi,  anche
professionali, comunque effettuate  in  relazione  alla  riparazione,
costruzione  o  ricostruzione  di  opere  pubbliche  o  di   pubblica
utilita',  nonche'  in  relazione  all'attivita'  di  demolizione   e
sgombero delle macerie"; 
    dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: 
  "Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi  alle
operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di  servizi
a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di  bollo,  di
registro,  ipotecali  e  catastali  e  dalle  tasse  di   concessione
governativa nonche' dagli  emolumenti  di  cui  all'articolo  20  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai
tributi speciali di cui  alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E'  fatta  salva
l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. 
  Gli atti e i contratti relativi  all'attuazione  delle  provvidenze
poste in essere  dal  commissario  straordinario  sono  esenti  dalle
imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali  nonche'  dalle
tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto"; 
    l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "Le disposizioni del presente articolo si applicano  alle  cessioni
di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei  confronti  dei
soggetti  danneggiati  dagli  eventi  sismici,  risultanti  tali   da
attestazione rilasciata dal comune competente nonche'  alle  cessioni
di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei  confronti  del
commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza  e
beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed  i
servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione  deve  risultare  da
certificazione del comune. 
  Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono  soggette  all'imposta
sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle  lettere  b),
c), d), e) ed f)  del  primo  comma,  effettuate  nei  confronti  dei
soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste. 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere  dal
6 maggio 1976. Chi abbia assolto o  corrisposto  in  via  di  rivalsa
l'imposta sul valore aggiunto in relazione  ai  beni  ed  ai  servizi
importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a  quella
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ha  diritto  al   rimborso   dell'imposta   da   parte   dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il
comune di residenza dell'avente diritto, sempreche' non si tratti  di
beni o servizi importati, acquistati  o  ricevuti  nell'esercizio  di
imprese, arti e professioni, per i  quali  compete  il  diritto  alla
detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni". 
 
  Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti: 
  Art. 41-bis. - "I benefici  previsti  dagli  articoli  3  e  4  del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con  modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai  lavoratori
dipendenti dagli esercenti attivita' professionali ed artistiche. 
I benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
     336, nonche' dall'articolo 19 del presente decreto-legge si 
  applicano  anche   gli   esercenti   attivita'   professionali   ed
  artistiche". 
Art. 41-ter. - "Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici 
anche distrutti o danneggiati situati nei  comuni  indicati  a  norma
degli articoli 1 e 20 del  decreto-legge  13  maggio  1976,  n.  227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336,  e
del precedente articolo 11,  stipulati  fino  al  31  dicembre  1980,
nonche' di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione  o
riparazione, sono soggetti alle imposte  di  registro,  ipotecarie  e
catastali in misura fissa,  a  condizione  che  l'acquirente  risulti
danneggiato, abbia la propria residenza  nei  detti  comuni  da  data
anteriore al 6 maggio 1976 e la conservi alla data dell'acquisto. 
  Salvo il caso di forza maggiore l'acquirente  decade  dai  benefici
previsti  dal  comma  precedente  qualora  gli  edifici  non  vengano
ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto. 
  Sulla parte di suolo attigua al  fabbricato,  la  quale  ecceda  il
doppio dell'area coperta, sono dovute,  a  costruzione  ultimata,  le
imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria. 
  Nei comuni dotati di piano regolatore generale o  di  programma  di
fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per
realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni
urbanistiche per le zone residenziali. 
  Per conseguire le agevolazioni  tributarie  del  presente  articolo
deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle
competenti amministrazioni comunali". 
  Art. 41-quater. - "Nei casi in  cui  l'attivita'  esercitata  dalle
imprese sia rimasta sospesa a causa degli eventi  sismici,  le  tasse
sulle concessioni governative relative a  licenze,  autorizzazioni  e
concessioni e la tassa comunale sull'occupazione degli spazi ed  aree
pubbliche a carico delle imprese medesime non sono dovute  fino  alla
scadenza  dell'anno  solare   in   cui   e'   avvenuta   la   ripresa
dell'attivita' stessa. 
  Ai fini dell'imposta comunale  sulla  pubblicita',  e'  esclusa  la
responsabilita' solidale prevista dall'articolo  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nei confronti di
coloro che hanno sospeso, e limitatamente al periodo  di  sospensione
derivante dagli eventi sismici, l'attivita' in relazione  alla  quale
si verifica il presupposto di tale responsabilita'. 
  La data di ripresa  dell'attivita'  deve  essere  comunicata  dagli
interessati alle competenti autorita' comunali, a mezzo raccomandata,
non oltre tale data, pena la decadenza dal beneficio. 
  Per coloro che hanno gia' ripreso l'attivita' interrotta per  causa
dei movimenti sismici, l'adempimento di cui sopra deve  essere  fatto
entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto". 
 
  All'articolo 42, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Per i veicoli a motore, autoscafi  ed  aeromobili  indicati  negli
articoli 4 e  5  del  decreto-legge  6  luglio  1974,  n.  251,  come
modificati dalla  legge  di  conversione  14  agosto  1974,  n.  346,
immatricolati  alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge, e' dovuta per  l'anno  1976  un'imposta  straordinaria
nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta  e'  dovuta
anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di  persone  e  di
cose con carrozzeria "a furgone finestrato""; 
    dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
  "L'imposta straordinaria  prevista  dal  primo  comma  deve  essere
corrisposta,  nelle   misure   stabilite   dalle   disposizioni   ivi
richiamate, anche per  le  unita'  da  diporto  nazionali  a  motore,
ancorche' ausiliario, che abbiano pagato o pagheranno nell'anno  1976
la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6  marzo
1976, n. 51. Con decreto del Ministro per le finanze,  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, saranno indicati il termine e le  modalita'
per il versamento dell'imposta"; 
    il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Per quanto non diversamente  previsto  dal  presente  articolo  si
applicano le disposizioni indicate nel  primo  comma  nonche'  quelle
degli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346"; 
    l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "Sono esclusi dall'imposta straordinaria di cui al primo comma  gli
autoveicoli ed i motocicli immatricolati nelle province di Udine e di
Pordenone, nonche' quelli di proprieta' dei terremotati  della  Valle
del Belice, residenti nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5
febbraio 1970, n. 21. 
  I rimorchi ad uso abitazione e simili,  utilizzati  nel  territorio
delle  province  di  Udine  e  Pordenone  dai  residenti  nei  comuni
contemplati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13  maggio  1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 
336, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio  1953,  n.  39,  e
successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1977". 
 
  All'articolo 44, secondo comma, le parole: "lire  111.850  milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "lire 151.350 milioni" e  le  parole:
"lire 54.000 milioni" sono sostituite dalle  seguenti:  "lire  64.500
milioni". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 ottobre 1976 
 
                                LEONE 
 
                                                ANDREOTTI - COSSIGA - 
                                                 STAMMATI - MORLINO - 
                                                             PANDOLFI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO