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LEGGE 8 ottobre 1976, n. 688

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche, verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

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Testo in vigore dal: 10-10-1976
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 10  agosto  1976,  n.  542,
recante interventi urgenti per  le  popolazioni  della  zona  colpita
dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in  provincia  di
Milano il 10 luglio 1976, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 2, il  quinto,  il  sesto  e  il  settimo  comma  sono
sostituiti con i seguenti: 
  "Alla erogazione delle somme relative  provvede,  anche  in  deroga
alle norme vigenti, il presidente della giunta regionale con  mandato
diretto o mediante apertura di credito a favore del presidente  della
giunta provinciale o dei sindaci dei comuni interessati. 
  Il presidente della giunta regionale forma ogni mese  un  analitico
rendiconto delle spese erogate a norma del comma precedente, che deve
essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e  trasmesso
al consiglio regionale e al commissario del Governo. 
  Il presidente della giunta provinciale e  i  sindaci  formano  ogni
mese un  analitico  rendiconto  delle  spese  erogate  in  base  alle
aperture  di  credito  di  cui  al  precedente  quinto  comma  e   lo
trasmettono al presidente della giunta regionale"; 
   il decimo e l'undicesimo comma sono sostituiti con i seguenti: 
  "Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente terzo comma
il presidente della giunta  regionale,  il  presidente  della  giunta
provinciale e i sindaci dei  comuni  interessati  possono  stipulare,
anche in deroga alle norme vigenti, contratti a trattativa privata. 
  Qualora  per  motivi  d'urgenza  sia  stato  necessario   procedere
all'immediato acquisto di materiale di pronto  impiego  o  assicurare
altre  prestazioni  senza  che  siano  stati  stipulati  i   relativi
contratti  anteriormente  alla  entrata  in   vigore   del   presente
decreto-legge, il presidente della giunta  regionale,  il  presidente
della  giunta  provinciale  e  i  sindaci  provvedono  con  atti   di
riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di  cui  al
precedente comma" ; 
    al tredicesimo comma e' aggiunto in fine il seguente periodo:  ";
tale rendiconto, per la parte in cui si riferisce  a  spese  relative
all'esercizio di funzioni delegate,  e'  altresi'  trasmesso  per  il
controllo alla Corte dei conti". 
 
  All'articolo  3,  quarto  comma,  le  parole:  "sei   mesi",   sono
sostituite con le seguenti: "un anno". 
 
  All'articolo  4,  secondo  comma,  alle  parole:   "ai   lavoratori
agricoli", e' premessa la parola: "nonche'". 
 
  All'articolo 6, primo comma, le  parole:  "pensione  sociale  e  di
rendita", sono sostituite con le seguenti:  "pensione  sociale  o  di
rendita"; 
    al secondo comma, le parole: "l'esclusione e  l'esonero,  che  da
solo e cumulati" sono sostituite con  le  seguenti:  "l'esclusione  o
l'esonero, che da soli o cumulati"; 
    al quarto comma, dopo le parole:  "e  successive  modificazioni",
sono aggiunte le  seguenti:  "nonche'  a  carico  del  Ministero  del
tesoro, ai mutilati e invalidi  di  guerra  titolari  di  pensione  o
assegni ai sensi delle leggi vigenti". 
 
  All'articolo 7,  gli  ultimi  due  commi  sono  sostituiti  con  il
seguente: 
  "L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla
base di un certificato del sindaco comprovante che  l'interessato  ha
subito gravi danni per effetto dell'inquinamento tossico". 
 
  All'articolo 8, secondo comma, le parole: "e' attribuita  in  parti
eguali a ciascun contitolare", sono sostituite con le  seguenti:  "e'
corrisposta previa presentazione di  domanda  a  firma  congiunta  di
ciascun contitolare"; 
    gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente: 
  "L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato  da  presentarsi
alla sede provinciale di Milano dell'INPS entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente  decreto-legge  sulla  base  di  un
certificato  del  sindaco  provante  che  l'interessato   sia   stato
gravemente danneggiato nella propria attivita' lavorativa per effetto
dell'inquinamento di sostanze tossiche". 
 
  Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-bis: 
  "Le certificazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di
cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente  decreto-legge  sono
richieste direttamente dagli enti eroganti ai comuni di residenza dei
presentatori delle domande". 
 
  All'articolo 9 le parole:  "far  tempo",  sono  sostituite  con  le
seguenti: "a far tempo". 
 
  All'articolo 12, secondo comma, e' aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: "Le spese di viaggio  e  di  soggiorno  sono  a  carico  del
Ministero della sanita'"; 
    il terzo comma e' soppresso. 
 
  All'articolo 13, le parole:  "debitori  domiciliati  e  residenti",
sono sostituite con le seguenti: "debitori domiciliati o residenti". 
 
  All'articolo 17, il secondo comma e' sostituito con il seguente: 
  "Nei limiti delle somme anticipate, lo  Stato  e  la  regione  sono
surrogati  ai  beneficiari  delle  anticipazioni   nel   diritto   al
risarcimento dei danni patrimoniali  nei  confronti  degli  eventuali
responsabili, salvo l'obbligo della regione di restituire allo  Stato
le somme eventualmente recuperate". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 8 ottobre 1976 
 
                                LEONE 
 
                                       ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO