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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. 656

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71.

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Testo in vigore dal: 6-10-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  che  approva  il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25  gennaio  1962,
n. 71, concernente nuove agevolazioni per la riscossione  dei  titoli
di spesa dello Stato; 
  Udito il parere della Corte dei conti; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 225, 230, 330, 418 e 482 del regio decreto  23  maggio
1924, n. 827, sono sostituiti dai seguenti: 
  Art. 225. - Le entrate dello Stato si  riscuotono,  di  regola,  in
contanti. 
  Nessun titolo di credito puo' essere ricevuto in conto  dei  debiti
verso lo Stato, eccettuati i titoli previsti dal successivo art. 230. 
  Gli agenti della riscossione che accettino titoli  di  credito  non
previsti dal citato art. 230 sono obbligati a versare del proprio  la
somma del titolo illegalmente ricevuto. 
  Art. 230. - I versamenti di somme  nelle  tesorerie  devono  essere
fatti in denaro effettivo. 
  Le somme da versarsi in denaro possono anche  essere  spedite  alla
tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa  pero'  resta,  di
regola, a carico dei mittenti. 
  Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria  provinciale
possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia,
del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonche' assegni  circolari
o assegni bancari emessi  da  istituti  o  aziende  di  credito,  non
trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. 
  I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico  di  banche,
istituti o aziende di credito aventi filiali o  corrispondenti  nella
provincia in cui ha sede la sezione di  tesoreria  o  l'agente  della
riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito. 
  Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso  i  titoli
di credito al loro ordine ricevuti in  versamento  esclusivamente  in
favore  della  sezione  di  tesoreria  provinciale   competente   per
territorio. 
  Gli agenti della riscossione che  sono  autorizzati  dal  direttore
generale del tesoro a versare  soltanto  somme  in  contanti  in  una
sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui  risiedono
effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome  della
sezione di tesoreria della propria provincia. 
  Per i titoli di credito di cui al presente  articolo,  riconosciuti
falsi o sospettati di falsita', si applica la  procedura  di  cui  al
successivo art. 233. 
  Art. 330. - Alla chiusura dell'esercizio  il  funzionario  delegato
trasmette alla tesoreria un prospetto, in duplice  copia,  contenente
per ciascun  capitolo  e  distintamente  per  competenza  e  residui,
l'indicazione  del  numero  e  dell'importo  dei  singoli  ordini  di
accreditamento disposti  a  suo  favore  nonche'  dei  corrispondenti
pagamenti effettuati. 
  La tesoreria appone sul prospetto di cui sopra una dichiarazione di
concordanza con i dati in suo possesso e ne restituisce una copia  al
funzionario delegato. 
  La   stessa   tesoreria   procede,   quindi,   alla   riduzione   o
all'annullamento   degli    ordini    di    accreditamento    rimasti
rispettivamente parzialmente o interamente inestinti,  compilando  un
elenco, in triplice esemplare, dal quale risultino, per  ciascuno  di
essi e distintamente  per  competenza  e  residui,  il  capitolo,  il
numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo  pagato  e
quello della riduzione apportata. 
  Un esemplare di detto  elenco  e'  inviato,  unitamente  ai  titoli
ridotti  e  annullati;  alla  Corte  dei  conti,  il   secondo   alla
amministrazione emittente ed il terzo alla competente ragioneria. 
  Qualora nel corso dell'esercizio occorra  annullare  un  ordine  di
accreditamento  o  ridurne  l'importo,  l'amministrazione   emittente
provvede con apposito decreto e con la  stessa  procedura  prescritta
per l'emissione  dell'ordine  di  accreditamento.  Detto  decreto  e'
unito, a cura della tesoreria, al relativo ordine di accreditamento. 
  Art. 418.  -  Il  tesoriere  centrale,  l'istituto  incaricato  del
servizio di tesoreria e gli altri agenti,  confrontati  i  titoli  di
spesa ricevuti con gli elenchi di invio e compiuti  gli  accertamenti
di  cui  al  precedente  art.  417,  qualora  non  abbiano  nulla  da
osservare, provvedono al pagamento dei titoli di spesa a favore delle
persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare. 
  Nel  caso,  invece,  che  dagli  accertamenti  eseguiti   risultino
irregolarita' relative alle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e
4) del precedente articolo, gli ufficiali pagatori  devono  rifiutare
il pagamento dei titoli di spesa e restituire gli stessi  all'ufficio
mittente. 
  Qualsiasi violazione agli obblighi  previsti  dal  presente  e  dal
precedente articolo comporta il risarcimento all'erario  delle  somme
irregolarmente pagate 
  Art. 482. - Le contabilita' dei pagamenti del debito pubblico  sono
rese mensilmente. 
  I documenti comprovanti i  pagamenti  eseguiti  sono  descritti  in
appositi elenchi distintamente per specie di titoli  e  categorie  di
debito per competenza e  pei  residui  con  le  norme  emanate  dalla
Direzione generale del  debito  pubblico,  ed  i  risultati  di  essi
riportati in una nota riassuntiva, il  cui  totale  complessivo  deve
corrispondere con quello dei registri di tesoreria. 
  I titoli rimborsati,  le  cedole,  i  tagliandi  e  le  formule  di
ricevuta pagati nonche' gli elenchi relativi prima di  essere  chiusi
in pacchi dalla tesoreria,  con  la  partecipazione  del  capo  della
sezione o di chi per lui, sono verificati dal  direttore  provinciale
del tesoro o  da  chi  per  lui,  il  quale,  accertato  il  regolare
annullamento dei titoli e degli altri valori prodotti in contabilita'
e la loro corrispondenza con i predetti  elenchi  appone  sui  pacchi
stessi l'apposito sigillo a ceralacca o a piombo. 
  I pacchi, cosi'  confezionati,  sono  consegnati  alla  posta,  per
l'inoltro alla Direzione generale del debito pubblico, entro i  primi
dieci giorni del  mese  successivo  a  quello  cui  si  riferisce  la
contabilita'. 
  Di dette operazioni  viene  redatto  apposito  verbale  in  quattro
esemplari, che deve essere  corredato  di  copia  degli  elenchi  dei
titoli ed altri valori. 
  Il primo esemplare del verbale, unitamente a una copia dell'elenco,
e' trasmesso, a cura della  direzione  provinciale  del  tesoro  alla
Direzione generale del debito pubblico,  il  secondo  e'  unito  alla
contabilita', il terzo e' trattenuto dalla sezione di tesoreria ed il
quarto e' inviato all'istituto incaricato del servizio di tesoreria.