stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 agosto 1976, n. 570

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 26-8-1976
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 13  luglio  1976,  n.  476,
recante norme in materia di espropriazione per  integrare  le  misure
gia' adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi
edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976, con le seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "ai sensi della  legge
regionale 10 maggio 1976, n. 15", sono aggiunte le seguenti: "per  la
durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore  a
7 anni"; 
  e le parole: "alle disposizioni  vigenti",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "agli articoli 16 e 17 della  legge  22  ottobre  1971,  n.
865". 
  All'articolo 2, lettera b), dopo le parole:  "quarto  comma",  sono
aggiunte le seguenti: "dell'articolo 16"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "La corresponsione del prezzo di  cui  al  presente  articolo  deve
essere effettuata non oltre i novanta giorni successivi  all'adesione
degli interessati". 
  All'articolo 3, le parole: "nella misura  dei  due  terzi  del  suo
ammontare  al  proprietario  e  del  terzo  residuo   ai   suindicati
soggetti", sono sostituite dalle seguenti: 
  "nella  misura  del  cinquanta  per  cento,   rispettivamente,   al
proprietario ed ai suindicati soggetti". 
  All'articolo 4, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o
compartecipante, la indennita' di  cui  al  comma  precedente  spetta
nella  misura  della  meta'  al   fittavolo,   mezzadro,   colono   o
compartecipante, ai quali viene corrisposta direttamente". Al secondo
comma, le parole: "Se il proprietario intende eseguire in proprio  il
ripristino,  dovranno  essergli  rimborsate  integralmente  le  spese
relative", sono sostituite dalle seguenti: 
  "Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente
le opere, gli  dovranno  essere  rimborsate  integralmente  le  spese
relative". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 19 agosto 1976 
 
                                LEONE 
 
                                                            ANDREOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO