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DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. 542

Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 ottobre 1976, n. 688 (in G.U. 09/10/1976, n.270).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/1976)
Testo in vigore dal: 11-8-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di disporre interventi urgenti
per  le  popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze
tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  il bilancio e la
programmazione economica;

                              Decreta:
             Contributo speciale alla regione Lombardia

                               Art. 1.

  Al fine di fronteggiare le prime necessita' d'intervento nella zona
colpita  dall'inquinamento  di  sostanze  tossiche verificatosi il 10
luglio  1976  lo  Stato  assegna alla regione Lombardia un contributo
speciale di lire 40 miliardi.
  Con  la  somma  anzidetta  la  regione  provvedera' nell'ambito dei
comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ai  sensi  del  decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, anche a mezzo di
delega  o  di  contributo  agli  enti locali, agli interventi urgenti
rientranti  nelle  materie  di  propria competenza o ad essa delegate
dallo  Stato  anche  a  norma  del presente decreto, ovvero in quelle
materie di competenza degli enti locali nelle quali e' indispensabile
un'azione  coordinata,  a  favore  della popolazione e del territorio
colpiti, e in particolare:
    a)  agli  accertamenti  ed  ai  controlli  sull'inquinamento  del
terreno, delle acque e della vegetazione;
    b) agli interventi di decontaminazione e di bonifica del terreno,
degli  stabili  e  ad  ogni  altro  intervento  di  ripristino  e  di
protezione  dell'ambiente  anche  in  relazione  alle  direttive  che
potranno essere impartite dal Ministero della sanita';
    c)  agli  accertamenti  e  controlli  sanitari  e  all'assistenza
sanitaria e in genere necessarie a tutela della salute pubblica nella
zona colpita;
    d) all'assistenza, anche scolastica;
    e)  agli  accertamenti  e  controlli ed agli interventi nel campo
della profilassi medico-veterinaria e della assistenza zooiatrica;
    f) all'esecuzione dei lavori pubblici di competenza della regione
e  degli  enti  locali,  necessari  per il ripristino delle strutture
civili ed economiche delle zone colpite e per prevenire la diffusione
dell'inquinamento;
    g)  alla  concessione  di  contributi straordinari a favore delle
imprese  agricole,  singole  e  associate,  artigiane,  turistiche  e
alberghiere  che  abbiano  subito danni in conseguenza dell'evento di
cui al primo comma del presente articolo;
    h) alla concessione di contributi straordinari in conto capitale,
esclusa ogni forma di intervento in conto interesse, per delega dello
Stato  a  favore  delle imprese industriali e commerciali che abbiano
subito  danni  in  conseguenza  dell'evento di cui al primo comma del
presente  articolo.  Nel  fissare  la  misura di tali contributi, che
dovranno   essere   determinati   sulla  base  degli  ultimi  redditi
documentati  dall'impresa,  sara'  tenuta  presente  anche l'esigenza
della sollecita ripresa della attivita'.
  Per  gli  interventi  di cui al presente articolo la regione potra'
avvalersi   delle  prestazioni  di  esperti  estranei  alla  pubblica
amministrazione.
  Entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, la
regione   Lombardia,   in  collaborazione  con  i  competenti  organi
dell'amministrazione  dello  Stato e con gli enti locali, provvedera'
al  primo accertamento dei danni causati dall'evento, di cui al primo
comma,  per  l'adozione  dei  conseguenti  provvedimenti legislativi,
statali  e  regionali, anche ai fini di ulteriori contributi speciali
da assegnare alla regione.