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LEGGE 28 aprile 1976, n. 424

Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.

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Testo in vigore dal: 4-7-1976
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare  i
seguenti accordi internazionali, adottati a Stoccolma  il  14  luglio
1967: 
    a)  convenzione  di  Stoccolma   istitutiva   dell'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale; 
    b) atto recante revisione della  convenzione  di  Parigi  del  20
marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale; 
    c) atto recante  revisione  della  convenzione  di  Berna  del  9
settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie a artistiche,
con protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo; 
    d) atto recante revisione dell'accordo di Madrid  del  14  aprile
1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica; 
    e) atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 5 giugno 1957
sulla classificazione internazionale dei prodotti e  dei  servizi  ai
fini della registrazione dei marchi; 
    f) atto addizionale all'accordo di Madrid del 4 aprile 1891 sulla
repressione delle false o  fallaci  indicazioni  di  provenienza  dei
prodotti; 
    g) atto recante revisione dell'accordo di Lisbona del 31  ottobre
1958 per la protezione delle  denominazioni  di  origine  e  la  loro
registrazione internazionale.