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LEGGE 5 maggio 1976, n. 404

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

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Testo in vigore dal: 27-6-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la
riproduzione  non  autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra
il 29 ottobre 1971.