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LEGGE 10 maggio 1976, n. 377

Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  22-6-1976

Art. 4



Dopo l'articolo 2615 del codice civile sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 2615-bis - Situazione patrimoniale. - Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.
SEZIONE II-bis.
Art. 2615-ter - Società consortili. - Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE MORO - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO